Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1991

Corte cost., ord. 29 aprile 1991, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
184/1991
Data di deposito
29 aprile 1991
Data di decisione
22 aprile 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:184

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 4, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 20, comma 5, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905

Parametri

Massime

Massima n. 17152

Non puo' ritenersi lesiva del diritto di difesa la possibilita' concessa all'istituto mutuante, dall'art. 20, commi quarto e quinto, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, in deroga alle norme dell'art. 602 cod. proc. civ., di promuovere l'espropriazione forzata del fondo ipotecato, nei soli confronti del debitore che ha beneficiato del mutuo, senza darne avviso anche ai successori ed aventi causa del debitore, a meno che questi, a loro volta, non abbiano in precedenza notificato all'istituto il loro subentro nel possesso dell'immobile. La eventuale mancata partecipazione al processo esecutivo dei terzi acquirenti dipende infatti dall'inosservanza di un onere, quale la richiesta previa notifica, di facile adempimento, data la agevole rilevazione dell'esistenza dell'ipoteca. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Con decisioni di non fondatezza e, successivamente, di manifesta infondatezza, di identiche questioni: S. nn. 61/1968 e 249/1984 e O. n. 125/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4 e 5, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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