Corte costituzionale
Ordinanza n. 141/1991
Corte cost., ord. 29 marzo 1991, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 141/1991
- Data di deposito
- 29 marzo 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
- decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 17056
Manifesta infondatezza della questione in quanto, il tema della "autorizzazione" ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni di componente di commissioni tributarie e' del tutto estraneo all'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, e comunque, come gia' rilevato, la prevista segnalazione da parte dell'impiegato alla propria amministrazione della relativa assenza risponde ad ovvie esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e in nessuna misura menoma l'indipendenza del giudice tributario, dovendosi l'Amministrazione limitare ad una mera "presa d'atto" di tale segnalazione in ragione della natura "dovuta" del comportamento cui essa Amministrazione e' tenuta al fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento delle funzioni giurisdizionali da parte del proprio dipendente, nel tempo e nel modo stabilito dal Presidente del collegio giudicante e dallo stesso collegio (artt. 19 e 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. - O. nn. 581/1989 e 397/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari), in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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