Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1991

Corte cost., ord. 29 marzo 1991, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
141/1991
Data di deposito
29 marzo 1991
Data di decisione
18 marzo 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981

Parametri

Massime

Massima n. 17056

Manifesta infondatezza della questione in quanto, il tema della "autorizzazione" ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni di componente di commissioni tributarie e' del tutto estraneo all'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, e comunque, come gia' rilevato, la prevista segnalazione da parte dell'impiegato alla propria amministrazione della relativa assenza risponde ad ovvie esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e in nessuna misura menoma l'indipendenza del giudice tributario, dovendosi l'Amministrazione limitare ad una mera "presa d'atto" di tale segnalazione in ragione della natura "dovuta" del comportamento cui essa Amministrazione e' tenuta al fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento delle funzioni giurisdizionali da parte del proprio dipendente, nel tempo e nel modo stabilito dal Presidente del collegio giudicante e dallo stesso collegio (artt. 19 e 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. - O. nn. 581/1989 e 397/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari), in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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