Corte costituzionale
Sentenza n. 99/1990
Corte cost., sent. 2 marzo 1990, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/1990
- Data di deposito
- 2 marzo 1990
- Data di decisione
- 21 febbraio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 7, legge n. 6 del 3 gennaio 1981
- art. 2, comma 5, legge n. 6 del 3 gennaio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 16034
Nel sistema della previdenza per gli ingegneri e gli architetti, il principio di solidarieta' non si sovrappone al principio di proporzionalita' della pensione ai contributi personali versati. Poiche' i pensionati che continuano l'attivita' professionale hanno l'obbligo di contribuzione personale alla Cassa in misura intera, anche la pensione supplementare ad essi spettante dopo cinque anni di iscrizione e di contribuzione successivi al pensionamento, deve essere liquidata applicando per intero i criteri di calcolo con cui si determina l'ammontare della pensione. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, e' pari per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento, anziche' alle percentuali intere.
Massima n. 16037
La norma di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, che prevede la riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti, quando il titolare resti iscritto all'albo professionale, viola il principio di uguaglianza in quanto discrimina gli ingegneri affiliati alla Cassa gravandoli di un disincentivo all'esercizio della professione dopo il pensionamento, dal quale sono, invece, esenti gli ingegneri iscritti ad altre forme di previdenza in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attivita' di lavoro autonomo. Ne', sotto il profilo del principio della ragionevolezza, la penalizzazione della prosecuzione dell'esercizio professionale appare giustificata dal livello delle prestazioni, ovvero dalle condizioni di questo settore di mercato dei servizi, ovvero dalla situazione finanziaria della Cassa. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte: quarto) comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziché alle percentuali intere;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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