Corte costituzionale
Sentenza n. 86/1990
Corte cost., sent. 26 febbraio 1990, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/1990
- Data di deposito
- 26 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 297 del 29 maggio 1982
- art. 11, comb. disp, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 15572
L'onere contributivo imposto ai dipendenti degli enti locali ai fini dell'indennita' premio di servizio erogata dall'INADEL si correla alla natura previdenziale e assistenziale propria di questa, e non e' censurabile sotto il profilo della diversita' rispetto al trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati (posto a totale carico del datore di lavoro), in quanto, ai fini della rispondenza di singole norme al principio di uguaglianza, non sono comparabili i sistemi riguardanti, nel loro complesso, il rapporto di lavoro pubblico e quello privato, e, in particolare, le norme attinenti ai rispettivi trattamenti pensionistici e di fine rapporto, nonche' quelle dei regimi riguardanti le varie categorie dei dipendenti pubblici. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 11, L. 8 marzo 1968 n. 152, e 4, L. 29 maggio 1982 n. 297). - S. nn. 73/1985, 208/1986, 763/1988, 68/1980; sulla sostanziale equivalenza dell'indennita' premio di servizio INADEL alla indennita' di buonuscita ENPAS, S. n. 763/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme per la materia pensionistica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trani con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze