Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1990

Corte cost., sent. 26 febbraio 1990, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/1990
Data di deposito
26 febbraio 1990
Data di decisione
20 febbraio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 297 del 29 maggio 1982
  • art. 11, comb. disp, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 15572

L'onere contributivo imposto ai dipendenti degli enti locali ai fini dell'indennita' premio di servizio erogata dall'INADEL si correla alla natura previdenziale e assistenziale propria di questa, e non e' censurabile sotto il profilo della diversita' rispetto al trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati (posto a totale carico del datore di lavoro), in quanto, ai fini della rispondenza di singole norme al principio di uguaglianza, non sono comparabili i sistemi riguardanti, nel loro complesso, il rapporto di lavoro pubblico e quello privato, e, in particolare, le norme attinenti ai rispettivi trattamenti pensionistici e di fine rapporto, nonche' quelle dei regimi riguardanti le varie categorie dei dipendenti pubblici. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 11, L. 8 marzo 1968 n. 152, e 4, L. 29 maggio 1982 n. 297). - S. nn. 73/1985, 208/1986, 763/1988, 68/1980; sulla sostanziale equivalenza dell'indennita' premio di servizio INADEL alla indennita' di buonuscita ENPAS, S. n. 763/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme per la materia pensionistica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trani con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze