Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1990
Corte cost., sent. 22 febbraio 1990, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1990
- Data di deposito
- 22 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 310, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 310, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 310, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 16014
Non viola il principio di uguaglianza per disparita' di trattamento la normativa che in materia di collocamento a riposo detta una disciplina particolarmente favorevole, analoga a quella applicabile ai docenti universitari, a favore dei soli direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e non anche dei direttori di sezione degli istituti stessi, ai quali, invece, resta applicabile la disciplina comune. Infatti, per un verso, non sussiste il presupposto di una piena assimilazione, in linea generale, fra personale direttivo degli istituti di sperimentazione agraria e docenti universitari, poiche', invero, le estensioni di norme, talora effettuate dal legislatore, dall'una all'altra categoria hanno avuto ad oggetto sostanzialmente il trattamento economico; ne', sotto meno ampio profilo, e' configurabile un principio generale di almeno tendenziale equiparazione dei direttori di sezione rispetto ai direttori degli istituti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 310, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che prevede per i direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria il collocamento a riposo al compimento del 75^ anno con trattamento, agli effetti economici e di carriera, pari a quello spettante al personale in ruolo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 310, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) sollevata dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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