Corte costituzionale
Sentenza n. 72/1990
Corte cost., sent. 22 febbraio 1990, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/1990
- Data di deposito
- 22 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 6, legge n. 67 del 11 marzo 1988
- legge n. 160 del 20 maggio 1988
- art. 3, comma 2, bis, decreto-legge n. 86 del 21 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 16013
In materia di prestazioni previdenziali, il legislatore con l'art. 21 della legge finanziaria 1988 ha inteso attenuare i sacrifici imposti dal concreto funzionamento del sistema del c.d. tetto pensionistico, disponendo che anche la parte di retribuzione assoggettata a contribuzione eccedente il massimale sia computata ai fini pensionistici e dia titolo ad una quota integrativa di pensione. Il riferimento alla data del 1 gennaio 1988 contenuto nella disposizione predetta sia secondo l'interpretazione letterale e logica, sia secondo quella desumibile dalla ratio legis e dai lavori preparatori della legge, deve essere inteso nel senso che essa segna solo il momento a partire dal quale va effettuato il computo della retribuzione eccedente il tetto pensionabile e va corrisposta la quota aggiuntiva di pensione, e non, invece, nel senso che la perequazione sia effettuabile solo nei confronti delle pensioni liquidate successivamente al 1 gennaio 1988. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67 e 3, comma secondo bis, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate sul presupposto che dalla corresponsione della quota integrativa di pensione siano esclusi i soggetti che, pur avendo fruito di una retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, siano titolari di pensione liquidata anteriormente il 1 gennaio 1988).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) ) e 3, comma secondo-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nonché del solo art. 21, sesto comma, sopra citato, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, rispettivamente, dai Pretori di Viterbo e di Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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