Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1990
Corte cost., sent. 22 febbraio 1990, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1990
- Data di deposito
- 22 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 15513
La 'ratio' delle gia' intervenute pronunce di illegittimita' costituzionale relative a divieti di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo per effetto di cumulo di trattamenti, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di sindacato di legittimita' costituzionale. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 102/1982; 1086 e 1144/1988; 81, 179, 250, 373, 488, 502/1989. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 231 del 1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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