Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1990

Corte cost., sent. 22 febbraio 1990, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
69/1990
Data di deposito
22 febbraio 1990
Data di decisione
20 febbraio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:69

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
  • art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 15564

Contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza la residua operativita' del divieto di integrazione al minimo nelle ipotesi di cumulo di trattamenti pensionistici non contemplate dalle gia' intervenute pronunce di incostituzionalita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso fondo, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo. - S. nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 373/1989, 488/1989; nonche' 314/1985, 1086/1988, 81, 179, 250, 502 e 504/1989.

Massima n. 15565

Contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza la residua operativita' del divieto di integrazione al minimo nelle ipotesi di cumulo di trattamenti pensionistici non contemplate dalle gia' intervenute pronunce di incostituzionalita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di invalidita' a carico della gestione speciale per i commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo. - S. nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 373/1989, 488/1989; nonche' 314/1985, 1086/1988, 81, 179, 250, 502 e 504/1989.

Massima n. 15566

Contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza la residua operativita' del divieto di integrazione al minimo nelle ipotesi di cumulo di trattamenti pensionistici non contemplate dalle gia' intervenute pronunce di incostituzionalita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo. - S. nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 373/1989, 488/1989; nonche' 314/1985, 1086/1988, 81, 179, 250, 502 e 504/1989.

Massima n. 15567

E' manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto un'ipotesi normativa gia' dichiarata incostituzionale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n, 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. - S. n. 373/1989.

Massima n. 15568

E' manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto un'ipotesi normativa gia' dichiarata incostituzionale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n, 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di invalidita' a carico della gestione speciale per gli artigiani. - S. n. 488/1989.

Massima n. 15569

E' manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto un'ipotesi normativa gia' dichiarata incostituzionale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma secondo, L. 22 luglio 1966, n.613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale per i commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidita' e di vecchiaia a carico della medesima gestione. - S. nn. 179 e 250/1989.

Massima n. 15570

E' manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto un'ipotesi normativa gia' dichiarata incostituzionale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma secondo, L. 22 luglio 1966, n.613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale per i commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. - S. n. 1086/1988.

Massima n. 15571

E' manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto un'ipotesi normativa gia' dichiarata incostituzionale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma secondo, L. 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale per i commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato. - S. n. 504/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo;

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ed ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani, questioni sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate, rispettivamente con le sentenze n. 373 e n. 488 del 1989;

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità o di vecchiaia a carico della stessa Gestione, di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e di pensione diretta a carico dello Stato, questioni sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate, rispettivamente con le sentenze n. 179 e n. 250 del 1989, n. 1086 del 1988 e n. 504 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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