Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1990
Corte cost., sent. 22 febbraio 1990, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1990
- Data di deposito
- 22 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
- art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 15564
Contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza la residua operativita' del divieto di integrazione al minimo nelle ipotesi di cumulo di trattamenti pensionistici non contemplate dalle gia' intervenute pronunce di incostituzionalita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso fondo, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo. - S. nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 373/1989, 488/1989; nonche' 314/1985, 1086/1988, 81, 179, 250, 502 e 504/1989.
Massima n. 15565
Contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza la residua operativita' del divieto di integrazione al minimo nelle ipotesi di cumulo di trattamenti pensionistici non contemplate dalle gia' intervenute pronunce di incostituzionalita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di invalidita' a carico della gestione speciale per i commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo. - S. nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 373/1989, 488/1989; nonche' 314/1985, 1086/1988, 81, 179, 250, 502 e 504/1989.
Massima n. 15566
Contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza la residua operativita' del divieto di integrazione al minimo nelle ipotesi di cumulo di trattamenti pensionistici non contemplate dalle gia' intervenute pronunce di incostituzionalita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo. - S. nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 373/1989, 488/1989; nonche' 314/1985, 1086/1988, 81, 179, 250, 502 e 504/1989.
Massima n. 15567
E' manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto un'ipotesi normativa gia' dichiarata incostituzionale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n, 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. - S. n. 373/1989.
Massima n. 15568
E' manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto un'ipotesi normativa gia' dichiarata incostituzionale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n, 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di invalidita' a carico della gestione speciale per gli artigiani. - S. n. 488/1989.
Massima n. 15569
E' manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto un'ipotesi normativa gia' dichiarata incostituzionale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma secondo, L. 22 luglio 1966, n.613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale per i commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidita' e di vecchiaia a carico della medesima gestione. - S. nn. 179 e 250/1989.
Massima n. 15570
E' manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto un'ipotesi normativa gia' dichiarata incostituzionale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma secondo, L. 22 luglio 1966, n.613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale per i commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. - S. n. 1086/1988.
Massima n. 15571
E' manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto un'ipotesi normativa gia' dichiarata incostituzionale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma secondo, L. 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale per i commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato. - S. n. 504/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo;
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ed ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani, questioni sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate, rispettivamente con le sentenze n. 373 e n. 488 del 1989;
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità o di vecchiaia a carico della stessa Gestione, di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e di pensione diretta a carico dello Stato, questioni sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate, rispettivamente con le sentenze n. 179 e n. 250 del 1989, n. 1086 del 1988 e n. 504 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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