Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1990
Corte cost., sent. 22 febbraio 1990, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1990
- Data di deposito
- 22 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 2, legge della Regione Abruzzo del 29 luglio 1989
- art. 14, comma 1, legge della Regione Abruzzo del 29 luglio 1989
- art. 20, legge della Regione Abruzzo del 29 luglio 1989
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 2, comma 8, legge n. 943 del 30 dicembre 1986
Massime
Massima n. 15991
Viola il principio di gratuita' della partecipazione alle consulte locali e centrali per i problemi dei lavoratori extracomunitari, gratuita' espressamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 2, della legge statale 30 dicembre 1986 n. 943, l'art. 14, secondo comma, della legge della Regione Abruzzo approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989, nella parte in cui, con riguardo alle sedute e riunioni del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, istituito dall'art. 4, nelle quali sono trattati i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, stabilisce la gratuita' della partecipazione per i soli membri designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro anziche' per tutti i componenti il Consiglio regionale predetto. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo, nei termini indicati e per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, il ridetto art. 14, secondo comma.
Massima n. 15992
Il principio di gratuita' della partecipazione alle consulte locali e centrali per i problemi dei lavoratori extracomunitari, stabilito dall'art. 2, ottavo comma, della legge statale 30 dicembre 1986 n. 943, vincola il legislatore regionale a disporre la gratuita' della partecipazione alle sole sedute degli organi consultivi aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, e non esclude, per contro, che in relazione ad ulteriori eventuali competenze dell'organo consultivo, la partecipazione alle sedute possa essere compensata con un gettone di presenza. Non e' percio' in contrasto con tale principio, nella parte concernente le riunioni e sedute del Consiglio regionale per l'emigrazione - oltre che per l'immigrazione - (istituito dall'art. 4 della legge Regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989) non riguardanti i lavoratori extracomunitari, la disposizione della medesima legge, che prevede la corresponsione ai componenti del Consiglio di un gettone di presenza nonche' delle spese di viaggio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, legge Regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.).
Massima n. 15993
Il principio della territorialita' della legislazione regionale, oltre che come limite di efficacia, va inteso nel senso che le leggi delle regioni debbono perseguire interessi propri della comunita' regionale collegati al territorio della regione inteso come metro della loro dimensione. L'art. 20 della legge regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989, nella parte in cui prevede l'erogazione di un contributo per l'acquisto, la costruzione, il restauro o il completamento di un alloggio di tipo economico in favore degli emigrati, i quali, ancorche' residenti all'estero, intendano rientrare nel territorio della regione, e' pertinente al perseguimento d'interessi specificamente regionali, tanto in relazione ai destinatari, quanto all'ubicazione degli immobili in riferimento ai quali il contributo e' concesso e, pertanto, non e' in contrasto con il suddetto principio, ne' quindi viola l'art. 117 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 20 della legge regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989 (recante "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo"), nella parte in cui non prevede la gratuità della partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, per tutti i componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, primo comma e 20 della stessa legge, proposte in riferimento all'art. 117 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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