Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1990
Corte cost., sent. 22 febbraio 1990, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1990
- Data di deposito
- 22 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 14, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 15562
La tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione non deve necessariamente porsi in relazione di immediatezza con il sorgere del diritto, ma la determinazione concreta di modalita' e di oneri non deve rendere difficile o impossibile l'esercizio di tale diritto, ostacolandolo fino al punto di pregiudicarlo o renderlo particolarmente gravoso. - S. nn. 47/1964, 186/1972.
Massima n. 15563
L'effettivita' della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost. postula che l'espropriato possa agire in giudizio per ottenere l'indennizzo quanto meno dal momento in cui perde la proprieta' del bene, ne' puo' consentirsi che - per omissioni dell'Amministrazione - egli rimanga per un lungo e non definito tempo senza ristoro e paralizzato nella difesa. E' pertanto incostituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 19, L. 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennita', finche' manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge. (Resta con cio' assorbita la questione concernente la mancata previsione di termini perentori per l'esercizio delle attivita' previste dall'art. 15 cit., come sostituito dall'art. 14, L. n. 10 del 1977. - v. S. n. 186/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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