Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1990
Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1990
- Data di deposito
- 2 febbraio 1990
- Data di decisione
- 18 gennaio 1990
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, lett. h, 1^ parte, legge n. 283 del 30 aprile 1962
- art. 5, lett. h, 2^ parte, legge n. 283 del 30 aprile 1962
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 2, comma 2, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 16106
Anche il referendum e' atto-fonte di diritto interno e pertanto, al pari delle altre fonti, deve essere coordinato con la normativa comunitaria, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato. - S. nn. 29/1987, 170/1984.
Massima n. 16107
Il quesito referendario volto alla abrogazione dell'art. 5, seconda parte della lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, che autorizza il Ministro della sanita' a determinare i limiti di tolleranza del grado di tossicita' dei cosiddetti "pesticidi" e l'intervallo tra l'ultimo trattamento, la raccolta ed il consumo di sostanze alimentari, in deroga al divieto assoluto di impiego di sostanze tossiche stabilito nella prima parte dello stesso art. 5, lett. h), non interferisce con le direttive emanate in materia, nel 1976 e nel 1986, dalla CEE. Delle disposizioni contenute in tali direttive, infatti, alcune costituiscono facolta' e non obblighi per gli Stati, in quanto, pur fissando dei limiti di tolleranza, consentono agli Stati di autorizzarne, a determinate condizioni, di piu'elevati, mentre altre, che obbligano gli Stati membri a non vietare o a non ostacolare l'immissione in circolazione di sostanze alimentari contenenti residui tossici, - sussistendo a tal fine i presupposti necessari (mancanza di condizionamenti e sufficiente precisione), come riconosciuto dalla Corte di giustizia della CEE - devono ritenersi di immediata applicazione nel diritto interno e quindi, oltre a prevalere in ogni caso sull'anzidetto divieto dell'art. 5, lett. h), prima parte, della legge n. 283, possono essere richiamati per opporsi a qualunque altra disposizione di diritto interno non conforme ad esse, e quindi (v. massima A) anche al referendum. Pertanto il quesito formulato - che in tale contesto normativo puo' perseguire solo lo scopo di far venir meno la possibilita' per il Ministro della sanita' di fissare limiti di tolleranza piu' alti di quelli dettati dalla normativa comunitaria - va giudicato, sotto i suddetti profili, ammissibile. (Ammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5, lett. h), seconda parte, della legge 30 aprile 1962, n. 283). - S. nn. 389/1989, 113/1985, 170/1984 e 16/1978.
Massima n. 16110
Il quesito referendario volto alla abrogazione dell'art. 5, seconda parte della lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, che autorizza il Ministro della sanita' a determinare i limiti di tolleranza del grado di tossicita' dei cosiddetti "pesticidi" e l'intervallo tra l'ultimo trattamento, la raccolta ed il consumo di sostanze alimentari, in deroga al divieto assoluto di impiego di sostanze tossiche stabilito nella prima parte dello stesso art. 5, lett. h), presenta i necessari requisiti di chiarezza, univocita' e omogeneita', in quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalita', contiene effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornira'. Pertanto, essendo irrilevante la circostanza che il quesito non riguardi anche la disposizione - che ha diverso oggetto - dell'art. 6 della stessa legge n. 283 del 1962, e non ravvisandosi alcun'altra delle cause ostative previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, Cost. o desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo, anche sotto questi profili (per altri v. massima B) il quesito formulato va ritenuto ammissibile. (Ammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5, lett. h), seconda parte, della legge 30 aprile 1962 n. 283). - S. n. 16/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ammette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5, lett. h), seconda parte, della legge 30 aprile 1962, n. 283 ("Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), dichiarata legittima, con ordinanza del 19 dicembre 1989, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze