Corte costituzionale
Sentenza n. 586/1990
Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 586
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 586/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:586
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 15, legge n. 389 del 7 dicembre 1989
- decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 16781
L'art. 1, terzo comma, lett. c) della legge 26 novembre 1971, n. 1088, che equipara gli agenti di assicurazione agli agenti di commercio ai fini dell'assicurazione obbligatoria, nel loro interesse, contro le malattie, si fonda su una valutazione di opportunita' circoscritta alla materia della previdenza sociale per i lavoratori autonomi e non estensibile al di fuori di essa. Tale disposizione, percio', non puo' essere assunta a tertium comparationis per contestare, in base al principio di eguaglianza, la legittimita' costituzionale dell'art. 2, quindicesimo comma, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale, ricollegandosi alla norma generale dell'art. 2195 cod. civ. circa la distinzione dell'attivita' assicurativa dall'attivita' commerciale in senso stretto (ossia intermediaria nella circolazione dei beni) e la conseguente separazione delle corrispondenti attivita' ausiliarie, stabilisce, con norma di interpretazione autentica - a fronte di una giurisprudenza in senso contrario che andava al di la' dei limiti propri dell'interpretazione estensiva - che le disposizioni dell'art. 20 del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio della riduzione dell'aliquota dei contributi per gli assegni familiari ai dipendenti, previsto per i datori di lavoro esercenti attivita' commerciale, non si applica agli agenti di assicurazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quindicesimo comma, del decreto legge 9 ottobre 1989, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma (divenuto quindicesimo in seguito alla soppressione del nono comma del medesimo articolo operata in sede di conversione), del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 ("Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati"), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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