Corte costituzionale

Sentenza n. 578/1990

Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 578

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
578/1990
Data di deposito
28 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:578

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 99, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 37, lett. n), legge della Regione Lombardia n. 47 del 31 luglio 1978
  • art. 20, lett. q., legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 28, legge della Regione Lombardia n. 41 del 16 agosto 1988
  • art. 727, codice penale
  • art. 70, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 16757

L'attivita' di tiro a volo su volatili d'allevamento non puo' essere considerata attivita' sportiva estranea all'esercizio della caccia in quanto ricorrono in essa tutti gli elementi propri all'esercizio della caccia qualificato, dall'art. 8 della legge n. 968/1977, come attivita' diretta all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 9. Deve di conseguenza essere riconosciuta nella materia una competenza legislativa regionale, non potendo ritenersi al riguardo preclusivo il fatto che l'attivita' in questione venga talvolta diretta all'abbattimento di specie non riconducibili alla "fauna selvatica", tanto piu' se si consideri che i contenuti della "caccia" (definita dall'art. 99 del d. P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento anche alla "protezione faunistica" ed alla "polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico") si sono andati arricchendo anche negli orientamenti recenti della giurisprudenza costituzionale. - S. n. 63/1990

Massima n. 16759

Una volta riconosciuta (v. massima A) la competenza legislativa regionale nella disciplina dell'esercizio del tiro a volo su volatili di allevamento, non puo' escludersi che le Regioni (nella specie la Regione Lombardia) possano adottare discipline piu' restrittive di quelle stabilite nell'art. 20, lett. q), legge quadro sulla caccia n. 968/1977 - che vieta nel tiro a volo l'utilizzo di volatili non di allevamento - estendendo il divieto anche ai volatili di allevamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 lett. n. l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 - come modificato dall'art. 28, l. reg. Lombardia 16 agosto 1988, n. 41 sollevata in riferiemtno all'aer. 117 Cost.).

Massima n. 16760

I profili di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che vengono posti in gioco dall'attivita' di tiro a volo quando questa si svolga nelle forme della gara o della manifestazione pubblica (cfr. art. 70 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e art. 727 codice penale), incidendo su oggetti e interessi diversi da quelli direttamente inerenti all'esercizio dell'attivita' venatoria, restano in ogni caso riservati alla competenza statale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 37, lettera n), della legge regionale della Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio), come modificato dall'art. 28 della legge regionale della Lombardia del 16 agosto 1988, n. 41, con riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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