Corte costituzionale
Sentenza n. 578/1990
Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 578
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 578/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:578
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 99, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 37, lett. n), legge della Regione Lombardia n. 47 del 31 luglio 1978
- art. 20, lett. q., legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 28, legge della Regione Lombardia n. 41 del 16 agosto 1988
- art. 727, codice penale
- art. 70, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 16757
L'attivita' di tiro a volo su volatili d'allevamento non puo' essere considerata attivita' sportiva estranea all'esercizio della caccia in quanto ricorrono in essa tutti gli elementi propri all'esercizio della caccia qualificato, dall'art. 8 della legge n. 968/1977, come attivita' diretta all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 9. Deve di conseguenza essere riconosciuta nella materia una competenza legislativa regionale, non potendo ritenersi al riguardo preclusivo il fatto che l'attivita' in questione venga talvolta diretta all'abbattimento di specie non riconducibili alla "fauna selvatica", tanto piu' se si consideri che i contenuti della "caccia" (definita dall'art. 99 del d. P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento anche alla "protezione faunistica" ed alla "polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico") si sono andati arricchendo anche negli orientamenti recenti della giurisprudenza costituzionale. - S. n. 63/1990
Massima n. 16759
Una volta riconosciuta (v. massima A) la competenza legislativa regionale nella disciplina dell'esercizio del tiro a volo su volatili di allevamento, non puo' escludersi che le Regioni (nella specie la Regione Lombardia) possano adottare discipline piu' restrittive di quelle stabilite nell'art. 20, lett. q), legge quadro sulla caccia n. 968/1977 - che vieta nel tiro a volo l'utilizzo di volatili non di allevamento - estendendo il divieto anche ai volatili di allevamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 lett. n. l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 - come modificato dall'art. 28, l. reg. Lombardia 16 agosto 1988, n. 41 sollevata in riferiemtno all'aer. 117 Cost.).
Massima n. 16760
I profili di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che vengono posti in gioco dall'attivita' di tiro a volo quando questa si svolga nelle forme della gara o della manifestazione pubblica (cfr. art. 70 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e art. 727 codice penale), incidendo su oggetti e interessi diversi da quelli direttamente inerenti all'esercizio dell'attivita' venatoria, restano in ogni caso riservati alla competenza statale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 37, lettera n), della legge regionale della Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio), come modificato dall'art. 28 della legge regionale della Lombardia del 16 agosto 1988, n. 41, con riferimento all'art. 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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