Corte costituzionale

Sentenza n. 547/1990

Corte cost., sent. 19 dicembre 1990, n. 547

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
547/1990
Data di deposito
19 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:547

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 16729

Con le declaratorie di illegittimita' dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e di altre disposizioni di contenuto analogo, in relazione a varie ipotesi di cumulo di trattamenti pensionistici, si e' inteso eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di piu' pensioni allorche', per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo, cosi' consentendo "la titolarita' di piu' integrazioni" fino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia. Contrasta quindi manifestamente con il principio di eguaglianza la residua operativita' della norma suddetta, nella parte in cui, in relazione ad altra ipotesi di cumulo, finora non venuta specificatamente in questione, esclude l'integrazione al minimo, nei limiti temporali sopra indicati, della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri, per chi sia titolare anche di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali. Anche in tale parte, percio' l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. - S. nn. 102/1982, 184/1988, 1114/1988, 373/1989, 488/1989, 69/1990, 70/1990, nonche' nn. 314/1985, 1086/1988, 81/1989, 179/1989, 250/1989,502/1989, 504/1989, 182/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze