Corte costituzionale
Sentenza n. 547/1990
Corte cost., sent. 19 dicembre 1990, n. 547
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 547/1990
- Data di deposito
- 19 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:547
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 16729
Con le declaratorie di illegittimita' dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e di altre disposizioni di contenuto analogo, in relazione a varie ipotesi di cumulo di trattamenti pensionistici, si e' inteso eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di piu' pensioni allorche', per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo, cosi' consentendo "la titolarita' di piu' integrazioni" fino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia. Contrasta quindi manifestamente con il principio di eguaglianza la residua operativita' della norma suddetta, nella parte in cui, in relazione ad altra ipotesi di cumulo, finora non venuta specificatamente in questione, esclude l'integrazione al minimo, nei limiti temporali sopra indicati, della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri, per chi sia titolare anche di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali. Anche in tale parte, percio' l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. - S. nn. 102/1982, 184/1988, 1114/1988, 373/1989, 488/1989, 69/1990, 70/1990, nonche' nn. 314/1985, 1086/1988, 81/1989, 179/1989, 250/1989,502/1989, 504/1989, 182/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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