Corte costituzionale
Sentenza n. 544/1990
Corte cost., sent. 19 dicembre 1990, n. 544
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 544/1990
- Data di deposito
- 19 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:544
Norme oggetto del giudizio
- art. 112, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 16728
E' lesiva del principio di eguaglianza, che vieta di sottoporre allo stesso regime situazioni obbiettivamente differenziate, la norma che prevede la decorrenza della prescrizione dell'azione giudiziale, diretta al conseguimento della rendita da malattia professionale, dal momento dell'effettivo raggiungimento del grado di indennizzabilita' sia per l'ipotesi di assoluta inaccertabilita' ante mortem (cioe' prima dei risultati dell'esame autoptico) che per quello di accertabilita' ante mortem, anche se difficile o disagevole. La prescrizione, infatti, non puo' ragionevolmente farsi decorrere che dal giorno della morte, quando nessun mezzo diagnostico e' utilmente esperibile dall'assicurato ante mortem, e pertanto nessuna manifestazione della malattia ante mortem puo' dirsi univoca, mentre sarebbe, viceversa, irragionevole farla decorrere da un momento anteriore, ponendo una causa di estinzione dell'azione, che si collega per sua natura all'inerzia del titolare protratta per un dato tempo, a carico del detto titolare per non aver esso proposto un'azione giudiziaria votata a sicuro insuccesso. Pertanto, l'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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