Corte costituzionale

Sentenza n. 544/1990

Corte cost., sent. 19 dicembre 1990, n. 544

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
544/1990
Data di deposito
19 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:544

Norme oggetto del giudizio

  • art. 112, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 16728

E' lesiva del principio di eguaglianza, che vieta di sottoporre allo stesso regime situazioni obbiettivamente differenziate, la norma che prevede la decorrenza della prescrizione dell'azione giudiziale, diretta al conseguimento della rendita da malattia professionale, dal momento dell'effettivo raggiungimento del grado di indennizzabilita' sia per l'ipotesi di assoluta inaccertabilita' ante mortem (cioe' prima dei risultati dell'esame autoptico) che per quello di accertabilita' ante mortem, anche se difficile o disagevole. La prescrizione, infatti, non puo' ragionevolmente farsi decorrere che dal giorno della morte, quando nessun mezzo diagnostico e' utilmente esperibile dall'assicurato ante mortem, e pertanto nessuna manifestazione della malattia ante mortem puo' dirsi univoca, mentre sarebbe, viceversa, irragionevole farla decorrere da un momento anteriore, ponendo una causa di estinzione dell'azione, che si collega per sua natura all'inerzia del titolare protratta per un dato tempo, a carico del detto titolare per non aver esso proposto un'azione giudiziaria votata a sicuro insuccesso. Pertanto, l'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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