Corte costituzionale

Sentenza n. 543/1990

Corte cost., sent. 19 dicembre 1990, n. 543

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
543/1990
Data di deposito
19 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:543

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, dell'all.A, penult.co., regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 16725

Nel sancire il diritto alle ferie annuali, l'art. 36, terzo comma, della Costituzione garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico-fisiche allo svolgimento di attivita' ricreative e culturali, che una societa' evoluta apprezza come meritevoli di considerazione. Spetta all'imprenditore, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, la scelta del tempo in cui le ferie annuali debbono essere fruite, ma tale potere non puo' essere esercitato in modo da vanificare le finalita' cui e' preordinato l'istituto. - Sulla illegittimita', in base ai suddetti principi, delle norme (artt. 2109 e 2243 cod. civ.) per cui il diritto alle ferie annuali spettava al lavoratore solo dopo un anno di ininterrotto servizio: S. nn. 66/1963 e 16/1969.

Massima n. 16726

Nell'ambito della tutela accordata dall'art. 36, terzo comma, Cost. al diritto - dichiarato irrinunciabile - del lavoratore al riposo (v. massima A) e' costituzionalmente protetto anche il diritto al godimento infra-annuale delle ferie. Tale diritto tuttavia non e' da ritenersi assoluto, ma puo' tollerare deroghe soprattutto allorche' l'attivita' svolta dal lavoratore si ricolleghi a servizi di pubblica utilita' gestiti dall'impresa da cui dipende. Peraltro un sacrificio di esso puo' essere legittimo solo quando le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalita', e come tali siano motivate e comunicate ai lavoratori i cui periodi feriali siano gia' stati fissati o debbano essere ancora fissati. Come d'altra parte e' gia' espressamente previsto, quanto alla eccezionalita' delle esigenze di servizio, dall'art. 36 del d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quanto all'obbligo di motivazione, dall'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 395 del 1988 (di recezione dell'accordo intercompartimentale ex art. 12 legge quadro sul pubblico impiego per il triennio 1988-1990).

Massima n. 16727

L' art. 22, Allegato A, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, prevede per le aziende autoferrotranviarie la facolta' di derogare alla infra-annualita' del periodo feriale per mere "esigenze di servizio". E poiche' tale formula, per la sua indeterminatezza, puo' riferirsi anche a situazioni ordinarie, prevedibili e previste, l'indicata disposizione deve ritenersi lesiva dell'art. 36, terzo comma, Cost. (v.massima B), in quanto consente al datore di lavoro di procrastinare discrezionalmente, anche senza motivazione, il godimento del congedo ordinario oltre il decorso dell'anno per esigenze di servizio anche non eccezionali. La norma in questione va percio' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che l'agente possa non usufruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantegli e da esso richiesto - con conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo - "per esigenze di servizio" anziche' "per eccezionali, motivate esigenze di servizio".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale del penultimo comma dell'art. 22, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui prevede che l'agente possa non usufruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantigli e da esso richiesto - con conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo - "per esigenze di servizio" anziché "per eccezionali, motivate esigenze di servizio".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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