Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1990
Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1990
- Data di deposito
- 2 febbraio 1990
- Data di decisione
- 31 gennaio 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:54
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Molise del 25 luglio 1989
Parametri
- art. 31, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 2, comma 3, lett.d, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 127, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 14914
Poiche' nel contesto dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione - confermato dagli artt. 31, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 2, terzo comma, lett. d) legge 23 agosto 1988, n. 400 - l'impugnativa delle leggi regionali va riferita al Governo inteso nella sua unita' e identificato, ai sensi dell'art. 92 della Costituzione, con il Consiglio dei Ministri, la regola generale secondo cui la proposizione dell'impugnativa da parte del Presidente del Consiglio deve essere preceduta dalla delibera consiliare puo' subire deroga, non per semplici motivi di urgenza o sulla scorta di una pur sempre problematica presunzione di volonta' all'impugnativa dell'organo collegiale, bensi' soltanto in presenza di circostanze oggettive di carattere eccezionale suscettibili di determinare l'impossibilita' o l'estrema difficolta', giuridica o di fatto, di una convocazione del Consiglio dei ministri. Circostanze, che all'evidenza non ricorrono qualora, in presenza di un Governo gia' investito nella pienezza delle sue funzioni, la mancata convocazione del Consiglio dei ministri sia stata implicitamente giustificata soltanto con riferimento ad un evento prevedibile e di natura ordinaria, quale deve considerarsi il decorso delle ferie estive. (Inammissibilita' del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla legge Regione Molise riapprovata il 25.7.1989). - cfr. S. nn. 33/1962; 76/1963; 119/1966; 8/1967; 142/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 1989, relativo alla legge regionale del Molise riapprovata il 25 luglio 1989 e recante "Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 13 aprile 1988 n. 10".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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