Corte costituzionale

Sentenza n. 538/1990

Corte cost., sent. 14 dicembre 1990, n. 538

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
538/1990
Data di deposito
14 dicembre 1990
Data di decisione
10 dicembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:538

Norme oggetto del giudizio

  • art. 100, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 101, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 16696

In conformita' di univoco orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione prevista dall'art. 100 della legge fallimentare e' proponibile non soltanto avverso i crediti tempestivamente insinuati ed ammessi, ma anche nei confronti dei decreti di ammissione tardiva, pronunciata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 101, terzo comma, della stessa legge: in tal caso, secondo la Corte di cassazione, il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione decorre dal deposito in cancelleria della variazione dello stato passivo, in analogia con quanto previsto per le opposizioni allo stato passivo dell'art. 100, comma primo, della legge fallimentare anteriormente alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale contenuta nella sentenza n. 102 del 1986.

Massima n. 16697

Riguardo alla opposizione, da parte dei creditori gia' ammessi allo stato passivo, avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo emanati ex art. 101, terzo comma, della legge fallimentare, (ved. massima precedente) la preventiva identificabilita' dei legittimati all'impugnazione richiede, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la diretta comunicazione ad essi del deposito del provvedimento di variazione. Nella ratio della garanzia della effettivita' della tutela del diritto di cui all'art. 24 Cost., che e' alla base della giurisprudenza della Corte in materia, non appare infatti a tal fine adeguato il deposito in cancelleria - previsto dall'art. 100, comma primo, della legge fallimentare - che e' idoneo a determinare soltanto una generale (e generica) conoscibilita'. D'altra parte la regola di uguaglianza di trattamento, secondo la quale il regime della decorrenza del termine non puo' essere ispirato da differenti criteri in casi nei quali e' omogenea la situazione cui detta decorrenza inerisce, non consente che riguardo alla decorrenza del termine per le opposizioni alle variazioni dello stato passivo continui ad applicarsi una norma del tutto analoga a quella, dello stesso art. 101, comma primo, concernente le opposizioni allo stato passivo, gia' riconosciuta illegittima con la sentenza n. 102 del 1986, e che sui soggetti legittimati all'opposizione contro i crediti tardivamente ammessi nella suddetta sentenza gravi un onere gia' ritenuto eccessivo e ingiustificato. L'art. 101, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, va pertanto dichiarato illegittimo anche nella parte in cui non prevede che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi dell'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo. - S. n. 102/1986

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 100, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, emanati ex art. 101, terzo comma, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi dell'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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