Corte costituzionale
Sentenza n. 536/1990
Corte cost., sent. 5 dicembre 1990, n. 536
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 536/1990
- Data di deposito
- 5 dicembre 1990
- Data di decisione
- 28 novembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:536
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 92 del 31 marzo 1979
Parametri
Massime
Massima n. 16670
Come afferma la Corte di cassazione, l'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, secondo il quale le imprese manufatturiere ed estrattive beneficiarie degli sgravi contributivi di cui all'art. 1 del d.l. 7 febraio 1977, n. 15, convertito in legge 7 aprile 1977, n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attivita' economiche predisposta dall'ISTAT, contiene un rinvio formale, e non recettizio, ad un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della norma di rinvio e che questa fa riferimento solo alla fonte di produzione di esso e non ad un atto determinato. Cio' significa che il rinvio alla classificazione predisposta dall'ISTAT, vincola il giudice nel senso che egli non puo' riferirsi ad altre fonti per attingere il criterio di identificazione delle suddette imprese, ma non nel senso che gli sia precluso ogni controllo sulla legittimita' dell'atto, rimanendo applicabile il principio generale di sindacabilita' degli atti amministrativi illegittimi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, l. 31 marzo 1979 n. 92 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 108/1982 e 84/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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