Corte costituzionale

Sentenza n. 536/1990

Corte cost., sent. 5 dicembre 1990, n. 536

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
536/1990
Data di deposito
5 dicembre 1990
Data di decisione
28 novembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:536

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 92 del 31 marzo 1979

Parametri

Massime

Massima n. 16670

Come afferma la Corte di cassazione, l'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, secondo il quale le imprese manufatturiere ed estrattive beneficiarie degli sgravi contributivi di cui all'art. 1 del d.l. 7 febraio 1977, n. 15, convertito in legge 7 aprile 1977, n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attivita' economiche predisposta dall'ISTAT, contiene un rinvio formale, e non recettizio, ad un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della norma di rinvio e che questa fa riferimento solo alla fonte di produzione di esso e non ad un atto determinato. Cio' significa che il rinvio alla classificazione predisposta dall'ISTAT, vincola il giudice nel senso che egli non puo' riferirsi ad altre fonti per attingere il criterio di identificazione delle suddette imprese, ma non nel senso che gli sia precluso ogni controllo sulla legittimita' dell'atto, rimanendo applicabile il principio generale di sindacabilita' degli atti amministrativi illegittimi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, l. 31 marzo 1979 n. 92 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 108/1982 e 84/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze