Corte costituzionale
Sentenza n. 535/1990
Corte cost., sent. 5 dicembre 1990, n. 535
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 535/1990
- Data di deposito
- 5 dicembre 1990
- Data di decisione
- 28 novembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:535
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 20 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 16690
La legislazione in tema di riscatto sta evolvendosi nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all'ammissione in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale, per cui, pur riconoscendo al legislatore un certo ambito di discrezionalita' quanto alla individuazione dei periodi e dei servizi da ammettere a riscatto, devono pero', considerarsi illegittime tutte quelle norme che, irrazionalmente discriminando e divergendo dalla anzidetta tendenza evolutiva, non riconoscono ai fini previdenziali i corsi di studio anche non universitari diretti all'acquisizione di un determinato titolo, conseguito dopo il diploma di scuole secondarie e indispensabile ai fini dell'accesso all'impiego. - S.nn. 128/1981, 44/1988, 765/1988 e 1016/1988, 163/89 e 426/1990
Massima n. 16691
Poiche' ai fini dell'ammissione ai corsi per la docenza di ruolo nelle Accademie di belle Arti e' espressamente richiesto dall'ordinamento vigente, o la laurea in architettura o uno dei diplomi conseguiti presso l'Accademia di belle arti, purche' posseduto congiuntamente a quello di scuola secondaria, e' irragionevolmente discriminatoria la previsione della facolta' di riscatto solo per il corso legale degli studi universitari e non anche per gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi seguito per ottenere uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, alternativo alla laurea in architettura. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma primo, d.P.R. 20 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturita' artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissine ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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