Corte costituzionale

Sentenza n. 535/1990

Corte cost., sent. 5 dicembre 1990, n. 535

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
535/1990
Data di deposito
5 dicembre 1990
Data di decisione
28 novembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:535

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 20 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 16690

La legislazione in tema di riscatto sta evolvendosi nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all'ammissione in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale, per cui, pur riconoscendo al legislatore un certo ambito di discrezionalita' quanto alla individuazione dei periodi e dei servizi da ammettere a riscatto, devono pero', considerarsi illegittime tutte quelle norme che, irrazionalmente discriminando e divergendo dalla anzidetta tendenza evolutiva, non riconoscono ai fini previdenziali i corsi di studio anche non universitari diretti all'acquisizione di un determinato titolo, conseguito dopo il diploma di scuole secondarie e indispensabile ai fini dell'accesso all'impiego. - S.nn. 128/1981, 44/1988, 765/1988 e 1016/1988, 163/89 e 426/1990

Massima n. 16691

Poiche' ai fini dell'ammissione ai corsi per la docenza di ruolo nelle Accademie di belle Arti e' espressamente richiesto dall'ordinamento vigente, o la laurea in architettura o uno dei diplomi conseguiti presso l'Accademia di belle arti, purche' posseduto congiuntamente a quello di scuola secondaria, e' irragionevolmente discriminatoria la previsione della facolta' di riscatto solo per il corso legale degli studi universitari e non anche per gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi seguito per ottenere uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, alternativo alla laurea in architettura. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma primo, d.P.R. 20 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturita' artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissine ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze