Corte costituzionale

Sentenza n. 530/1990

Corte cost., sent. 3 dicembre 1990, n. 530

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
530/1990
Data di deposito
3 dicembre 1990
Data di decisione
28 novembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:530

Norme oggetto del giudizio

  • art. unico, legge n. 894 del 22 dicembre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 16682

Non e' ingiustificato che una legge di per se' eccezionale, diretta a trasformare in rapporti di impiego di ruolo rapporti di impiego provvisorio, faccia esclusivo riferimento al personale in servizio ad una certa data, proprio per ancorare tale trasformazione a concrete esigenze di servizio, circostanza questa che consente di stabilire in modo aderente alla realta' l'effettivo fabbisogno numerico del personale che viene assunto in via definitiva. Nel caso in questione, poi, la data del 31 maggio 1984 - indicata dalla impugnata disposizione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, come quella in cui si dovesse essere ancora in servizio per poter essere ammessi agli esami di idoneita' - non puo' considerarsi arbitraria, in quanto prescelta come elemento di diversificazione, perche' suggerita dall'esigenza di armonizzare le situazioni in essa contemplate con quelle disciplinate dalla precedente legge 16 maggio 1984, n. 138. Inoltre, in presenza di una norma diretta a sistemare il personale in questione in relazione al reale fabbisogno, mediante la trasformazione in posti di ruolo di posizioni ricoperte a titolo precario, e' del tutto irrilevante, rispetto alle finalita' che la norma stessa si prefiggeva, la situazione di coloro che alla data suddetta non si trovassero piu', per qualsivoglia ragione (quale, in ipotesi, la maggiore o minore sollecitudine dell'amministrazione nell'espletare i precedenti esami di idoneita' e nel risolvere con maggiore rapidita' il rapporto con i non idonei) in tale posizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n.1138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze