Corte costituzionale

Sentenza n. 526/1990

Corte cost., sent. 28 novembre 1990, n. 526

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
526/1990
Data di deposito
28 novembre 1990
Data di decisione
14 novembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:526

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16666

E' riduttiva la concezione dell'interpretazione estensiva che ne ammette la utilizzabilita' solo nei limiti consentiti dalla "massima espansione semantica dell'espressione legislativa". Si versa ancora, infatti, nel campo dell'interpretazione e non del procedimento analogico, produttivo di nuove norme, quando l'estensione di una disposizione di legge ad un caso non compreso nella lettera legislativa sia giustificata da un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento, fondato sulla 'ratio legis' indipendentemente dalla somiglianza al caso previsto. Cfr. massima B.

Massima n. 16667

In ordine ai crediti degli Istituti previdenziali per contributi dovuti in proprio dai lavoratori autonomi, l'art. 2753 cod. civ., come modificato dalla legge 29 luglio 1975, n. 426, va interpretato, estensivamente, nel senso che nell'espressione "datore di lavoro" sono da ritenersi inclusi anche i rapporti (non di lavoro in senso tecnico) degli artigiani e dei piccoli commercianti con i loro familiari coadiuvanti o coadiutori. Conseguentemente, alla luce della ratio dello stesso art. 2753 (v. massima A), il privilegio accordato all'I.N.P.S. a garanzia del pagamento dei contributi dovuti dal titolare per i partecipanti a un'impresa familiare artigiana o commerciale, a maggior ragione deve valere per i contributi da lui dovuti per se', dovendosi superare l'indice letterale richiamato in contrario in base ad una pretesa implicita abrogazione, da parte della legge n. 426 del 1975, in quanto regolatrice dell'intera materia, di tutte le norme precedenti in materia di privilegio per i crediti di contribuzione alla previdenza sociale (art. 66 legge n. 153 del 1969, nonche' artt. 1 legge n. 463 del 1959, e 1 legge n. 613 del 1966 nella parte in cui rinviano all'art. 54 r.d.l. n. 1827 del 1935). Posto che la causa di tali crediti e' l'interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, non e' infatti ragionevole pensare che con la legge suddetta si sia voluto restringere la tutela di tale interesse alle sole obbligazioni contributive derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, revocando all'ente che ne e' portatore il diritto di prelazione attribuito dalle leggi precedenti nei confronti dei lavoratori autonomi: cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 5818 del 1990 e art. 2 legge 2 agosto 1990, n. 233. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2753 cod. civ., come modificato dalla legge 29 luglio 1975, n. 426).

Massima n. 16668

Nell'art. 2754 c.c. l'espressione "datore di lavoro" va sicuramente intesa in una accezione comprensiva anche dei rapporti tra le societa' personali e i soci che hanno conferito la propria opera: tali rapporti, pur avendo natura diversa dal rapporto di lavoro, hanno per oggetto l'apporto di una attivita' lavorativa che, nei confronti del soggetto collettivo (creditore), e' connotata dagli elementi della subordinazione. Pertanto, anche in materia di privilegio di crediti per i premi dovuti all'Istituto assicuratore (nel caso di specie: INAIL) dalle societa' cooperative di lavoro per i loro soci lavoratori e dalle societa' personali per i soci d'opera, e' applicabile la disciplina del codice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2754 cod. civ. come modificato dalla l. 29 luglio 1975 n. 426).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754 cod. civ., modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426 "Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositato in cancelleria il 28 novembre 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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