Corte costituzionale

Sentenza n. 520/1990

Corte cost., sent. 15 novembre 1990, n. 520

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
520/1990
Data di deposito
15 novembre 1990
Data di decisione
13 novembre 1990
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:520

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • art. 24, legge n. 1646 del 22 novembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 16609

Inammissibilita' della questione per avere il giudice a quo limitato la censura all'art. 12 legge 8 marzo 1968, n. 152 - disposizione di mero rinvio all'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, unica conferente al caso di specie - disattendendo, peraltro, le richieste di parte attrice fondate sull'irrazionalita' ex art. 3 Cost. dello stesso art. 69.

Massima n. 16610

I periodi di studio relativi a corsi speciali di perfezionamento sono riscattabili sempre che i relativi diplomi conseguiti siano condizione necessaria per accedere a uno dei posti occupati durante la carriera. - S. n. 163/1989.

Massima n. 16611

Resta estraneo al sistema normativo dei riscatti, che e' volto ad apprezzare gli studi immediatamente rivolti alla qualificazione professionale, il periodo di studio relativo al conseguimento del diploma di infermiera professionale, quando s'intende fare valere tale corso non per una diretta utilizzazione, cioe' con riferimento al posto occupato in carriera, bensi', allo scopo, mediato, dell'iscrizione successiva alla scuola di ostetricia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetricia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio relativi al conseguimento del diploma di ostetrica, sollevata dal Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetricia, sollevata dal Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze