Corte costituzionale
Sentenza n. 520/1990
Corte cost., sent. 15 novembre 1990, n. 520
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 520/1990
- Data di deposito
- 15 novembre 1990
- Data di decisione
- 13 novembre 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:520
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 152 del 8 marzo 1968
- art. 24, legge n. 1646 del 22 novembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 16609
Inammissibilita' della questione per avere il giudice a quo limitato la censura all'art. 12 legge 8 marzo 1968, n. 152 - disposizione di mero rinvio all'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, unica conferente al caso di specie - disattendendo, peraltro, le richieste di parte attrice fondate sull'irrazionalita' ex art. 3 Cost. dello stesso art. 69.
Massima n. 16610
I periodi di studio relativi a corsi speciali di perfezionamento sono riscattabili sempre che i relativi diplomi conseguiti siano condizione necessaria per accedere a uno dei posti occupati durante la carriera. - S. n. 163/1989.
Massima n. 16611
Resta estraneo al sistema normativo dei riscatti, che e' volto ad apprezzare gli studi immediatamente rivolti alla qualificazione professionale, il periodo di studio relativo al conseguimento del diploma di infermiera professionale, quando s'intende fare valere tale corso non per una diretta utilizzazione, cioe' con riferimento al posto occupato in carriera, bensi', allo scopo, mediato, dell'iscrizione successiva alla scuola di ostetricia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetricia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio relativi al conseguimento del diploma di ostetrica, sollevata dal Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetricia, sollevata dal Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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