Corte costituzionale
Sentenza n. 515/1990
Corte cost., sent. 2 novembre 1990, n. 515
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 515/1990
- Data di deposito
- 2 novembre 1990
- Data di decisione
- 15 ottobre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:515
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16539
La disciplina costituzionale posta dall'art. 13 Cost. in tema di liberta' personale mira in primo luogo a garantire la difesa della persona umana da forme illegittime di detenzione e, in particolare, dall'uso arbitrario del potere di arresto da parte dell'autorita' di polizia. Tali finalita', nei casi eccezionali di necessita' ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge, in cui i provvedimenti limitativi della liberta' siano stati adottati non dal giudice ma dall'autorita' di pubblica sicurezza, vengono perseguite - ai sensi del terzo comma dell'art. 13 - mediante l'adozione di un meccanismo procedurale rigorosamente scandito nei tempi e nelle competenze, meccanismo incentrato sul carattere provvisorio del provvedimento adottato dall'autorita' di pubblica sicurezza.
Massima n. 16540
Un controllo del giudice sulla legittimita' dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza di propria iniziativa non e' imposto, dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione, "sempre e comunque". Una pronuncia sulla convalida da parte dell'autorita' giudiziaria e' necessaria quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati dal precetto costituzionale, gli effetti del provvedimento restrittivo, ma non quando tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 13, terzo comma, Cost., dell'art. 390 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il pubblico ministero debba richiedere al giudice delle indagini preliminari la convalida dell'arresto o del fermo, ove, divenuti questi inefficaci ai sensi dell'art. 386, settimo comma, o dell'art. 390, terzo comma, stesso codice, per decorso dei termini, sia stata ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato).
Massima n. 16541
Nei casi in cui, in seguito a provvedimento restrittivo della liberta' adottato dal'autorita' di P.S., divenuto inefficace, per decorso di termini, ai sensi dell'art. 386, settimo comma o dell'art. 390, settimo comma, cod. proc. pen., essendosi realizzata la primaria esigenza della liberazione immediata dell'arrestato (o del fermato), una pronuncia del giudice sulla convalida non e' piu' richiesta (v. massima precedente), un accertamento sull'operato dell'organo che ha impartito il provvedimento e sulle eventuali conseguenti responsabilita', potra' pur sempre essere promosso dal soggetto che si ritenga ingiustamente leso, mediante il ricorso agli ordinari strumenti processuali.
Massima n. 16542
Riguardo all'ipotesi in cui, in seguito a provvedimento restrittivo della liberta' personale adottato dall'autorita' di P.S., sia stata ordinata la liberazione immediata dell'arrestato (o del fermato) nulla vieta che il legislatore, nell'ambito delle scelte rimesse alla sua discrezionalita', possa disporre che l'udienza di convalida, anche se non piu' necessaria ai sensi dell'art. 13 Cost., sia tenuta pur dopo la liberazione, tanto piu' se questa sia stata determinata (come nella fattispecie richiamata dall'art. 121 del d.lgs. n. 271 del 1989) non da vizi procedurali, bensi' da una valutazione di opportunita' del pubblico ministero, che ritenga di non dover richiedere per motivi di merito l'applicazione di misure coercitive.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 390 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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