Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1990
Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1990
- Data di deposito
- 2 febbraio 1990
- Data di decisione
- 31 gennaio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 20, legge n. 482 del 2 aprile 1968
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 15560
L'esclusione dei minorati psichici dai benefici previsti dalle norme sulle assunzioni obbligatorie li colloca in una posizione di isolamento e di discriminazione rispetto ai colpiti da invalidita' fisica. Pertanto, in attesa di completa revisione legislativa della disciplina vigente, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili. - S. nn. 52/1985, 1088/1988; O. n. 951/1988.
Massima n. 15561
In conseguenza dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalita' dell'esclusione dei minorati psichici idonei a proficuo impiego dai benefici previsti dalle norme sulle assunzioni obbligatorie, va dichiarato d'ufficio costituzionalmente illegittimo - ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - l'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione concreta di compatibilita' dello stato del soggetto con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili;
Dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione concreta di compatibilità dello stato del soggetto con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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