Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1990

Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/1990
Data di deposito
2 febbraio 1990
Data di decisione
31 gennaio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:50

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 482 del 2 aprile 1968
  • art. 20, legge n. 482 del 2 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 15560

L'esclusione dei minorati psichici dai benefici previsti dalle norme sulle assunzioni obbligatorie li colloca in una posizione di isolamento e di discriminazione rispetto ai colpiti da invalidita' fisica. Pertanto, in attesa di completa revisione legislativa della disciplina vigente, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili. - S. nn. 52/1985, 1088/1988; O. n. 951/1988.

Massima n. 15561

In conseguenza dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalita' dell'esclusione dei minorati psichici idonei a proficuo impiego dai benefici previsti dalle norme sulle assunzioni obbligatorie, va dichiarato d'ufficio costituzionalmente illegittimo - ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - l'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione concreta di compatibilita' dello stato del soggetto con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili;

Dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione concreta di compatibilità dello stato del soggetto con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze