Corte costituzionale
Sentenza n. 497/1990
Corte cost., sent. 26 ottobre 1990, n. 497
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 497/1990
- Data di deposito
- 26 ottobre 1990
- Data di decisione
- 15 ottobre 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:497
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989
Parametri
Massime
Massima n. 16649
La legislazione sugli sgravi contributivi contiene un generico riferimento alle aziende industriali, con utilizzazione della nozione di impresa ex art. 2195 cod. civ., prescindendo, tra l'altro, completamente, dal regime previdenziale. Essa presenta caratteri di specialita' relativamente sia all'ambito territoriale (Mezzogiorno o zone depresse del centro-nord) degli interventi che alle finalita' (di ordine politico-economico- sociale) perseguite, ed ha natura contingente, cosicche' e' ben possibile che una stessa azienda sia classificata nel settore industriale ai fini dello sgravio contributivo ed in quello commerciale ai fini previdenziali e assistenziali. Pertanto, nella fattispecie, controvertendosi sulla conservazione del beneficio dello sgravio contributivo riconosciuto alla ricorrente Casa di cura con sentenza passata in giudicato, non trova applicazione il censurato art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, ma la legge n. 1089 del 1968, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 918 del 1968. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazionedell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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