Corte costituzionale

Sentenza n. 497/1990

Corte cost., sent. 26 ottobre 1990, n. 497

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
497/1990
Data di deposito
26 ottobre 1990
Data di decisione
15 ottobre 1990
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:497

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989

Parametri

Massime

Massima n. 16649

La legislazione sugli sgravi contributivi contiene un generico riferimento alle aziende industriali, con utilizzazione della nozione di impresa ex art. 2195 cod. civ., prescindendo, tra l'altro, completamente, dal regime previdenziale. Essa presenta caratteri di specialita' relativamente sia all'ambito territoriale (Mezzogiorno o zone depresse del centro-nord) degli interventi che alle finalita' (di ordine politico-economico- sociale) perseguite, ed ha natura contingente, cosicche' e' ben possibile che una stessa azienda sia classificata nel settore industriale ai fini dello sgravio contributivo ed in quello commerciale ai fini previdenziali e assistenziali. Pertanto, nella fattispecie, controvertendosi sulla conservazione del beneficio dello sgravio contributivo riconosciuto alla ricorrente Casa di cura con sentenza passata in giudicato, non trova applicazione il censurato art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, ma la legge n. 1089 del 1968, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 918 del 1968. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazionedell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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