Corte costituzionale

Sentenza n. 493/1990

Corte cost., sent. 22 ottobre 1990, n. 493

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
493/1990
Data di deposito
22 ottobre 1990
Data di decisione
15 ottobre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:493

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Siciliana del 24 maggio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 16544

L'assegnazione degli alloggi realizzati con la pubblica contribuzione assume - nell'ambito degli interventi organici per il risanamento delle aree degradate di Messina - una posizione marginale e strumentale rispetto alle operazioni concernenti l'assetto del territorio e le opere pubbliche sociali, le quali indubbiamente rientrano, in base all'art. 14, lettere f) e g) dello Statuto speciale, nella competenza normativa esclusiva della Regione siciliana. Ne' sussiste un principio generale di livello costituzionale per il quale l'assegnazione degli alloggi debba essere, sul piano normativo o amministrativo, di competenza non regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 5 e 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990, nella parte in cui - in contrasto con la normativa statale del d.P.R. n. 1034 del 1972 - escludono il limite massimo di reddito dai requisiti per l'assegnazione dell'alloggio). - S. nn. 534/1988 e 536/1988.

Massima n. 16545

Non e' rinvenibile nel nostro ordinamento un principio, di rilevanza costituzionale, volto a garantire l'osservanza del requisito di un limite massimo di reddito ai fini dell'assegnazione dell'alloggio, eseguito con contribuzione pubblica.

Massima n. 16546

La legge siciliana recante interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina, escludendo il limite massimo del reddito dai requisiti per l'assegnazione degli alloggi realizzati con pubblica contribuzione e richiedendo invece - ad evitare manovre devianti o fraudolente - la residenza da almeno tre anni continuativi nelle aree da risanare, risulta non irragionevole tenuto conto del fine di completo e globale risanamento urbano perseguito dalla stessa legge e destinato ad attuarsi peraltro in un contesto ambientale di per se' indicativo della insufficiente disponibilita' di risorse autonome da parte delle singole unita' familiari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 5 e 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 10 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990, recante "Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze