Corte costituzionale
Sentenza n. 493/1990
Corte cost., sent. 22 ottobre 1990, n. 493
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 493/1990
- Data di deposito
- 22 ottobre 1990
- Data di decisione
- 15 ottobre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:493
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Siciliana del 24 maggio 1990
Parametri
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 16544
L'assegnazione degli alloggi realizzati con la pubblica contribuzione assume - nell'ambito degli interventi organici per il risanamento delle aree degradate di Messina - una posizione marginale e strumentale rispetto alle operazioni concernenti l'assetto del territorio e le opere pubbliche sociali, le quali indubbiamente rientrano, in base all'art. 14, lettere f) e g) dello Statuto speciale, nella competenza normativa esclusiva della Regione siciliana. Ne' sussiste un principio generale di livello costituzionale per il quale l'assegnazione degli alloggi debba essere, sul piano normativo o amministrativo, di competenza non regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 5 e 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990, nella parte in cui - in contrasto con la normativa statale del d.P.R. n. 1034 del 1972 - escludono il limite massimo di reddito dai requisiti per l'assegnazione dell'alloggio). - S. nn. 534/1988 e 536/1988.
Massima n. 16545
Non e' rinvenibile nel nostro ordinamento un principio, di rilevanza costituzionale, volto a garantire l'osservanza del requisito di un limite massimo di reddito ai fini dell'assegnazione dell'alloggio, eseguito con contribuzione pubblica.
Massima n. 16546
La legge siciliana recante interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina, escludendo il limite massimo del reddito dai requisiti per l'assegnazione degli alloggi realizzati con pubblica contribuzione e richiedendo invece - ad evitare manovre devianti o fraudolente - la residenza da almeno tre anni continuativi nelle aree da risanare, risulta non irragionevole tenuto conto del fine di completo e globale risanamento urbano perseguito dalla stessa legge e destinato ad attuarsi peraltro in un contesto ambientale di per se' indicativo della insufficiente disponibilita' di risorse autonome da parte delle singole unita' familiari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 5 e 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 10 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990, recante "Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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