Corte costituzionale
Sentenza n. 473/1990
Corte cost., sent. 22 ottobre 1990, n. 473
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 473/1990
- Data di deposito
- 22 ottobre 1990
- Data di decisione
- 9 ottobre 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:473
Norme oggetto del giudizio
- art. 215, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 16547
Data la sostanziale identita' tra le fattispecie del peculato comune e del peculato militare, e' da ritenersi irrazionale la mancata previsione, per il peculato militare, della piu' lieve figura del peculato d'uso introdotta, per il peculato comune, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, con la conseguenza che la stessa condotta, se compiuta da pubblico ufficiale militare, e' ora sottoposta alla pena da due a dieci anni di reclusione militare, mentre se a rendersene responsabile e'un pubblico ufficiale civile - integrando la medesima azione il " peculato d'uso " - la reclusione e' solo da sei mesi a tre anni. Tuttavia la Corte non puo' accedere alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., non potendo determinare l'effetto peggiorativo che si avrebbe per l'ipotesi di peculato militare diverso da quello d'uso, che, con l'applicazione dell'art. 314 cod. pen. - in conseguenza di tale declaratoria - verrebbe ad essere soggetto a sanzione piu' grave, nel minimo (tre anni di reclusione), di quella (due anni) stabilita per l'analoga fattispecie dall'art. 215 c.p.m.p.. Ne' la Corte potrebbe procedere ad una grave manipolazione, quale certo sarebbe quella di inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p. quel secondo comma (prevedente il peculato d'uso) che la legge di modifica ha apposto nella riformulazione dell'art. 315 c.p.. E' percio' necessario, e urgente, un intervento del legislatore, gia' prospettato del resto nei lavori preparatori della legge n. 86 del 1990. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 4/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza 18 maggio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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