Corte costituzionale

Sentenza n. 473/1990

Corte cost., sent. 22 ottobre 1990, n. 473

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
473/1990
Data di deposito
22 ottobre 1990
Data di decisione
9 ottobre 1990
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:473

Norme oggetto del giudizio

  • art. 215, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 16547

Data la sostanziale identita' tra le fattispecie del peculato comune e del peculato militare, e' da ritenersi irrazionale la mancata previsione, per il peculato militare, della piu' lieve figura del peculato d'uso introdotta, per il peculato comune, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, con la conseguenza che la stessa condotta, se compiuta da pubblico ufficiale militare, e' ora sottoposta alla pena da due a dieci anni di reclusione militare, mentre se a rendersene responsabile e'un pubblico ufficiale civile - integrando la medesima azione il " peculato d'uso " - la reclusione e' solo da sei mesi a tre anni. Tuttavia la Corte non puo' accedere alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., non potendo determinare l'effetto peggiorativo che si avrebbe per l'ipotesi di peculato militare diverso da quello d'uso, che, con l'applicazione dell'art. 314 cod. pen. - in conseguenza di tale declaratoria - verrebbe ad essere soggetto a sanzione piu' grave, nel minimo (tre anni di reclusione), di quella (due anni) stabilita per l'analoga fattispecie dall'art. 215 c.p.m.p.. Ne' la Corte potrebbe procedere ad una grave manipolazione, quale certo sarebbe quella di inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p. quel secondo comma (prevedente il peculato d'uso) che la legge di modifica ha apposto nella riformulazione dell'art. 315 c.p.. E' percio' necessario, e urgente, un intervento del legislatore, gia' prospettato del resto nei lavori preparatori della legge n. 86 del 1990. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 4/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza 18 maggio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze