Corte costituzionale

Sentenza n. 470/1990

Corte cost., sent. 22 ottobre 1990, n. 470

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
470/1990
Data di deposito
22 ottobre 1990
Data di decisione
9 ottobre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:470

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 20, comma 4, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 14, legge n. 10 del 28 gennaio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 16511

Costituisce "ius receptum" che le declaratorie di incostituzionalita' dei criteri di determinazione delle indennita' di espropriazione e di occupazione delle aree con destinazione edificatoria non hanno inciso sulla competenza delle Commissioni di cui all'art. 16, l. n. 865 del 1971, e sulla devoluzione ad esse della determinazione delle predette indennita'. - S. nn. 5/1980, 216/1990, 1022/1988, 355/1985, 231/1984.

Massima n. 16513

L'art. 24, primo comma, Cost., non impone una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilita', quando ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalita' di giustizia; e, anche in presenza di queste, il legislatore e' sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa ovvero di non differirla irrazionalmente o "sine die". - S. nn. 47/1964, 87/1969, 130/1970, 57/1972, 24/1973, 97/1973, 530/1989.

Massima n. 16515

La garanzia della tutela giurisdizionale non consente di far dipendere dal comportamento della p.a. - e in definitiva dal suo arbitrio - l'azionabilita' della pretesa all'indennita' per l'occupazione di urgenza delle aree da espropriare. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 24 Cost. - l'art. 20, quarto comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della Commissione prevista dall'art. 16, dell'indennita' di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne e' oggetto (non essendovi ragioni per differire tale decorrenza sino alla scadenza del termine quinquennale di legittima occupazione). - S. n. 67/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), così come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze