Corte costituzionale
Sentenza n. 470/1990
Corte cost., sent. 22 ottobre 1990, n. 470
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 470/1990
- Data di deposito
- 22 ottobre 1990
- Data di decisione
- 9 ottobre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:470
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 20, comma 4, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 14, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 16511
Costituisce "ius receptum" che le declaratorie di incostituzionalita' dei criteri di determinazione delle indennita' di espropriazione e di occupazione delle aree con destinazione edificatoria non hanno inciso sulla competenza delle Commissioni di cui all'art. 16, l. n. 865 del 1971, e sulla devoluzione ad esse della determinazione delle predette indennita'. - S. nn. 5/1980, 216/1990, 1022/1988, 355/1985, 231/1984.
Massima n. 16513
L'art. 24, primo comma, Cost., non impone una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilita', quando ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalita' di giustizia; e, anche in presenza di queste, il legislatore e' sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa ovvero di non differirla irrazionalmente o "sine die". - S. nn. 47/1964, 87/1969, 130/1970, 57/1972, 24/1973, 97/1973, 530/1989.
Massima n. 16515
La garanzia della tutela giurisdizionale non consente di far dipendere dal comportamento della p.a. - e in definitiva dal suo arbitrio - l'azionabilita' della pretesa all'indennita' per l'occupazione di urgenza delle aree da espropriare. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 24 Cost. - l'art. 20, quarto comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della Commissione prevista dall'art. 16, dell'indennita' di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne e' oggetto (non essendovi ragioni per differire tale decorrenza sino alla scadenza del termine quinquennale di legittima occupazione). - S. n. 67/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), così come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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