Corte costituzionale
Sentenza n. 457/1990
Corte cost., sent. 16 ottobre 1990, n. 457
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 457/1990
- Data di deposito
- 16 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:457
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 653 del 10 giugno 1940
Parametri
Massime
Massima n. 16477
Nel precetto dell'art. 52 della Costituzione, secondo cui il servizio militare e' obbligatorio e il suo adempimento non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, la posizione di lavoro comprende non solo il posto di lavoro che e' conservato, ma anche la retribuzione percepita.
Massima n. 16478
Le disposizioni dell'art. 4 della legge 3 maggio 1955, n. 370 (sull'applicabilita' ai dipendenti da un privato datore di lavoro richiamati alle armi, dell'art. 2111, secondo comma, in relazione all'art. 2110, primo e terzo comma, cod. civ.) e dell'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (sui criteri per la determinazione della quota di retribuzione spettante ai medesimi) costituiscono attuazione del precetto dell'art. 52 della Costituzione, in virtu' del quale l'adempimento dell'obbligo del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (v. massima precedente). In adeguamento a tale precetto costituzionale, percio', logicamente, deve essere conservata la retribuzione non solo nel periodo di svolgimento del servizio militare, ma anche per i giorni delle visite mediche dirette ad accertare l'idoneita' del prestatore di lavoro richiamato alle armi all'adempimento del servizio militare. Dette visite mediche infatti costituiscono anche esse un'attivita' imposta prodromica al servizio militare e le assenze del lavoratore dall'impiego sono da ritenersi direttamente collegate al richiamo alle armi, costituendone una conseguenza. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), legge 10 giugno 1940 n. 653, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., in base all'assunto che il trattamento indennitario previsto in caso di richiamo alle armi non si estenderebbe alla suddetta ipotesi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), della legge 10 giugno 1940, n. 653 (Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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