Corte costituzionale

Sentenza n. 456/1990

Corte cost., sent. 16 ottobre 1990, n. 456

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
456/1990
Data di deposito
16 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:456

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 193 del 31 maggio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 16460

Nel caso di provvidenze straordinarie a favore dei lavoratori, quali, nella specie, quella del prepensionamento - che solo al legislatore spetta stabilire quando debba essere concessa e chi debba riguardare - trova piena applicazione il principio consolidato, secondo cui il trascorrere del tempo costituisce un giustificato motivo di differenziazione normativa salvo che, rispetto alle situazioni concrete, non risulti palesemente irragionevole. - O. nn. 177/1990, 272/1990.

Massima n. 16461

Non viola l'art. 3 Cost. la previsione normativa del beneficio del prepensionamento in casi ben individuati e a favore di precise categorie di lavoratori del settore siderurgico (coloro che al momento di entrata in vigore della legge n. 193 del 1984 si trovassero in Cassa integrazione; coloro che fra il primo gennaio 1981 e il momento di entrata in vigore della legge medesima fossero stati licenziati per riduzione del personale o cessazione dell'impresa) cosi' come considerati nella discrezionalita' del legislatore. Non puo' al riguardo sostenersi, dato il carattere di specialita' e temporaneita' della norma - intervenuta nel quadro della legislazione congiunturale - che possano essere assimilate, al di la' della discrezionale valutazione del legislatore, a quelle espressamente previste, altre categorie di lavoratori, la cui situazione, seppure apparentemente analoga, presenta elementi diversi da quelli ai quali si e' voluta attribuire rilevanza, ai fini dell'applicabilita' del beneficio in questione. E' quindi da escludersi che, nel caso, sussista una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori in Cassa integrazione che si fossero dimessi fra il primo gennaio 1981 e il momento di entrata in vigore della citata legge n. 193 del 1984, stanti le differenze di situazioni che intercorrono fra i lavoratori licenziati per un fatto oggettivo inevitabile e quelli dimessisi volontariamente, e, fra questi ultimi, fra coloro che all'entrata in vigore della legge non erano piu', o erano ancora, in Cassa integrazione, oltre alla rilevanza del trascorrere del tempo quale elemento (v. massima A) di per se stesso diversificatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e d'intervento della GEPI S.p.a.), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze