Corte costituzionale
Sentenza n. 444/1990
Corte cost., sent. 12 ottobre 1990, n. 444
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 444/1990
- Data di deposito
- 12 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:444
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 3, legge n. 477 del 30 luglio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 16424
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sono inammissibili le questioni sollevate in sede di giudizio cautelare dopo l'accoglimento della relativa istanza da parte del giudice, e cio' per l'avvenuto esaurimento di ogni sua potesta' in quella sede, con conseguente irrilevanza della questione ai fini di quel procedimento. Invece, la sospensione degli atti impugnati in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita', disposta contemporaneamente all'ordinanza di rimessione alla Corte, non determina per la natura meramente tecnica ed interinale della pronuncia, l'esaurimento del potere cautelare del giudice ne' quindi, il venir meno della rilevanza della questione sollevata. - S. n. 579/1989.
Massima n. 16425
L'art. 15, terzo comma, della l. 30 luglio 1973, n. 477 e' norma che, pur inserita in una legge di delegazione in materia di stato giuridico del personale della scuola, detta una disciplina di diretta ed immediata applicazione circa un aspetto della materia stessa - concernente, in particolare la preclusione, per limiti di eta' al raggiungimento del minimo pensionabile - sul quale, pertanto, nulla hanno disposto le norme delegate.
Massima n. 16426
Nel quadro di una piu' completa attuazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., cosi' come auspicato dalla Corte in recenti pronuncie concernenti il trattenimento in servizio ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, la intervenuta legislazione in materia di stato giuridico del personale della scuola (d.l. 6 novembre 1989, n. 357, conv. in l. 27 dicembre 1989, n. 417, art. 10, sesto comma; l. 28 febbraio 1990, n. 37, art. 1, comma quarto-quinquies) e' volta da un lato ad evitare il piu' possibile il verificarsi, per il personale scolastico, di ipotesi di mancato raggiungimento del diritto a pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', e, dall'altro, ad estendere ad altre categorie le norme derogatorie stabilite per detto personale. In tale contesto normativo non puo' essere preclusa, senza violare il citato parametro costituzionale, la possibilita' per il personale stesso che al compimento del sessantacinquesimo anno - e quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto alla pensione, di derogare a questo limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento del diritto in questione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - restando assorbito il profilo di censura relativo all'art. 3 Cost. - l'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1 ottobre 1974, che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima (e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'). - S. nn. 238/1988 e 461/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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