Corte costituzionale
Sentenza n. 44/1990
Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/1990
- Data di deposito
- 2 febbraio 1990
- Data di decisione
- 31 gennaio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 5, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 15058
La differenza di eta' di diciotto anni richiesta come dato temporale di distanza fra adottante e adottando minorenne (art. 44, comma quinto, L. n. 184 del 1983) prescinde da giustificazioni naturalistiche e dunque non e' confrontabile con la soglia minima di eta' (sedici anni) richiesta per il riconoscimento o la legittimazione della prole generata (artt. 250 e 284 cod. civ.).
Massima n. 15059
Nel caso del coniuge che adotti il minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'inderogabilita' del divario minimo di eta' (diciotto anni) fra adottante e adottando puo' compromettere la realizzazione del valore costituzionale dell'unita' della famiglia, cui e' ispirata l'anzidetta specie particolare di adozione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 30, commi primo e terzo, Cost. - l'art. 44, comma quinto, L. 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistono validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare, l'intervallo di eta' di diciotto anni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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