Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1990

Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1990
Data di deposito
2 febbraio 1990
Data di decisione
31 gennaio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, comma 5, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 15058

La differenza di eta' di diciotto anni richiesta come dato temporale di distanza fra adottante e adottando minorenne (art. 44, comma quinto, L. n. 184 del 1983) prescinde da giustificazioni naturalistiche e dunque non e' confrontabile con la soglia minima di eta' (sedici anni) richiesta per il riconoscimento o la legittimazione della prole generata (artt. 250 e 284 cod. civ.).

Massima n. 15059

Nel caso del coniuge che adotti il minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'inderogabilita' del divario minimo di eta' (diciotto anni) fra adottante e adottando puo' compromettere la realizzazione del valore costituzionale dell'unita' della famiglia, cui e' ispirata l'anzidetta specie particolare di adozione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 30, commi primo e terzo, Cost. - l'art. 44, comma quinto, L. 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistono validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare, l'intervallo di eta' di diciotto anni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze