Corte costituzionale
Sentenza n. 437/1990
Corte cost., sent. 10 ottobre 1990, n. 437
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 437/1990
- Data di deposito
- 10 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:437
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, legge della Regione Emilia Romagna del 19 marzo 1990
- art. 22, legge della Regione Emilia Romagna del 19 marzo 1990
- art. 27, legge della Regione Emilia Romagna del 19 marzo 1990
- art. 26, legge della Regione Emilia Romagna del 19 marzo 1990
- art. 24, legge della Regione Emilia Romagna del 19 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 16496
La delega di funzioni regionali non esclude la possibilita' per il delegante di disciplinare con legge l'esercizio delle funzioni delegate anche nei loro aspetti organizzativi, ove non risulti intaccata la sfera di autonomia costituzionalmente garantita all'ente delegato. - S. 319/1983.
Massima n. 16497
La legge della regione Emilia-Romagna del 19 marzo 1990, nel delegare ai Comuni - sede di universita' o di istituti di istruzione superiore - le funzioni amministrative concernenti gli interventi per il diritto allo studio universitario (art. 22, primo comma), ha istituito all'art. 22, secondo comma, ai fini della gestione degli interventi stessi, degli enti pubblici locali non territoriali, destinati ad operare - ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977 (e dell'art. 62 dello Statuto della Regione) - nella materia dell'assistenza scolastica gia' trasferita alla sfera regionale, il cui carattere non comunale e' indirettamente confermato dalle successive disposizioni concernenti il relativo personale (artt. 29, 30, 39) e le risorse economiche (artt. 33, 35, 36). La norma suddetta non si pone in contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione al r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, giacche' non essendo tali enti, assimilabili alle aziende municipalizzate previste da tale decreto (ora aziende speciali di cui all'art. 22, terzo comma, lett. c) della legge 8 giugno 1990, n. 142), non risulta vulnerata l'autonomia del comune. Ne' risultano violati i limiti propri della delega amministrativa, pur avendo la normativa regionale, con una certa anomalia, disposto contestualmente anche in ordine agli organi degli enti istituiti, alla loro formazione ed ai relativi controlli, in quanto la soluzione adottata non incide sulla struttura organizzativa dell'ente delegato e si giustifica sul piano della naturale flessibilita' delle forme tipiche della delegazione amministrativa (v. massima precedente). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, 24, 25, 26 e 27 della legge della Regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, in relazione all'art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 22, 24, 25, 26 e 27 della legge della Regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990, recante "Nuove norme sul diritto allo studio universitario".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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