Corte costituzionale
Sentenza n. 434/1990
Corte cost., sent. 10 ottobre 1990, n. 434
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 434/1990
- Data di deposito
- 10 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:434
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 283 del 30 aprile 1962
Parametri
Massime
Massima n. 16427
La mancata previsione dell'avviso agli interessati circa l'inizio delle operazioni di analisi di prodotti deteriorabili per i quali non e' possibile la revisione, non garantendo ad essi la possibilita' di presenziare, eventualmente anche con l'assistenza di un consulente tecnico, all'unica analisi possibile, fa si' che l'utilizzabilita' delle risultanze della stessa da parte del giudice in mancanza di tale avviso violi il loro diritto di difesa nel procedimento penale. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinche' queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse. - Nello stesso senso, sent. nn. 248/1983, 469/1988; - Sulle garanzie difensive da assicurarsi riguardo alle operazioni di "revisione delle analisi": S. nn. 149/1969, 15/1986, O. n. 461/1988; - Riguardo a prelievo e campionatura: S. nn. 248/1983, 469/1988, 330/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze