Corte costituzionale

Sentenza n. 434/1990

Corte cost., sent. 10 ottobre 1990, n. 434

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
434/1990
Data di deposito
10 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:434

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 283 del 30 aprile 1962

Parametri

Massime

Massima n. 16427

La mancata previsione dell'avviso agli interessati circa l'inizio delle operazioni di analisi di prodotti deteriorabili per i quali non e' possibile la revisione, non garantendo ad essi la possibilita' di presenziare, eventualmente anche con l'assistenza di un consulente tecnico, all'unica analisi possibile, fa si' che l'utilizzabilita' delle risultanze della stessa da parte del giudice in mancanza di tale avviso violi il loro diritto di difesa nel procedimento penale. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinche' queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse. - Nello stesso senso, sent. nn. 248/1983, 469/1988; - Sulle garanzie difensive da assicurarsi riguardo alle operazioni di "revisione delle analisi": S. nn. 149/1969, 15/1986, O. n. 461/1988; - Riguardo a prelievo e campionatura: S. nn. 248/1983, 469/1988, 330/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze