Corte costituzionale
Sentenza n. 432/1990
Corte cost., sent. 3 ottobre 1990, n. 432
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 432/1990
- Data di deposito
- 3 ottobre 1990
- Data di decisione
- 24 settembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:432
Norme oggetto del giudizio
- art. 450-bis, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 16388
Come per l'attuale codice di procedura penale (artt. 197 e 210) anche per quello previgente (artt. 348 e 348 bis, richiamato dall'art. 450 bis) le persone prosciolte in istruttoria con sentenza non piu' impugnabile ma ancora soggetta a riapertura e a revoca, gia' imputate del medesimo reato o di un reato connesso, pur non potendo essere sentite come testimoni nello stesso procedimento, possono essere sottoposte a libera audizione (che a differenza dalla testimonianza non comporta l'obbligo di rispondere e dire la verita'). Sebbene l'art. 348 bis cod.proc.pen. 1930 non lo precisi esplicitamente, cio' si evince da quanto in esso e' anche detto circa l'applicabilita' nelle suddette situazioni delle disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato: dove l'espressione "interrogatorio" ha in sostanza lo stesso significato di quella di "esame" piu' correttamente usata nell'art. 210 del codice del 1988. D'altronde per l'ammissibilita' della libera audizione delle persone suddette, anche secondo il codice previgente, e' pure la giurisprudenza della Cassazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 450 bis cod.proc.pen. 1930, sollevata, con riferimento all'art. 24 Cost., sul presupposto che la disposizione impugnata non consentisse, nei casi in questione, la libera audizione degli imputati prosciolti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 450-bis c.p.p. 1930, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 13 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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