Corte costituzionale

Sentenza n. 432/1990

Corte cost., sent. 3 ottobre 1990, n. 432

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
432/1990
Data di deposito
3 ottobre 1990
Data di decisione
24 settembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:432

Norme oggetto del giudizio

  • art. 450-bis, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 16388

Come per l'attuale codice di procedura penale (artt. 197 e 210) anche per quello previgente (artt. 348 e 348 bis, richiamato dall'art. 450 bis) le persone prosciolte in istruttoria con sentenza non piu' impugnabile ma ancora soggetta a riapertura e a revoca, gia' imputate del medesimo reato o di un reato connesso, pur non potendo essere sentite come testimoni nello stesso procedimento, possono essere sottoposte a libera audizione (che a differenza dalla testimonianza non comporta l'obbligo di rispondere e dire la verita'). Sebbene l'art. 348 bis cod.proc.pen. 1930 non lo precisi esplicitamente, cio' si evince da quanto in esso e' anche detto circa l'applicabilita' nelle suddette situazioni delle disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato: dove l'espressione "interrogatorio" ha in sostanza lo stesso significato di quella di "esame" piu' correttamente usata nell'art. 210 del codice del 1988. D'altronde per l'ammissibilita' della libera audizione delle persone suddette, anche secondo il codice previgente, e' pure la giurisprudenza della Cassazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 450 bis cod.proc.pen. 1930, sollevata, con riferimento all'art. 24 Cost., sul presupposto che la disposizione impugnata non consentisse, nei casi in questione, la libera audizione degli imputati prosciolti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 450-bis c.p.p. 1930, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 13 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze