Corte costituzionale

Sentenza n. 427/1990

Corte cost., sent. 3 ottobre 1990, n. 427

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
427/1990
Data di deposito
3 ottobre 1990
Data di decisione
24 settembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:427

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 44 del 1° marzo 1985
  • legge n. 155 del 26 aprile 1985

Parametri

Massime

Massima n. 16389

Dato che la costituzione e la disciplina delle forme di previdenza pubblica sono riservate alla legge, il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - il quale trae la sua fonte costitutiva nel contratto collettivo 28 gennaio 1936, come tale privo di forza di legge - anche ammesso che sia un ente pubblico (come ha ritenuto il d.P.R. 1 aprile 1978, n. 237), certo non e' un ente classificabile nell'ambito della previdenza sociale obbligatoria in senso proprio. Non puo' quindi sostenersi che la norma dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1 marzo 1985, n. 44, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155, in relazione all'art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153, in virtu' della quale dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale sono esclusi i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo suddetto, trovi la sua 'ratio' in una sua supposta natura di "ente pubblico previdenziale". - Riguardo alla giurisprudenza della Corte secondo cui i contratti collettivi corporativi non hanno acquistato forza di legge in seguito al d.lgs.lt. 23 novembre 1944, n. 369, che li ha mantenuti in vigore a tempo indeterminato, v. O. n. 87/1984 e sentenze ivi citate.

Massima n. 16390

Pur disponendo, nella sua dizione letterale, che l'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 "va interpretato" nel senso che dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale sono esclusi i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, l'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, e' in realta' una norma innovativa retroattiva: atteso che, se si trattasse effettivamente di norma interpretativa, essa sopravanzerebbe chiaramente le possibilita' ermeneutiche consentite dal testo legislativo, con conseguenti inammissibili contraddizioni.

Massima n. 16392

Il principio di eguaglianza non puo' essere invocato quando la disposizione di legge, da cui viene tratto il 'tertium comparationis', si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo, e percio' insuscettibile di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziche' l'eliminazione, dei difetti di coerenza di esso. Percio', nel caso di specie, la pretesa irragionevolezza dell'eccezione disposta dall'art. 1, quarto comma, del d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, con l'escludere dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, potra' essere addotta a fondamento di una questione di legittimita' costituzionale, nei confronti del suddetto articolo, rivolta ad ottenere il ripristino della normativa generale ritenuta ingiustificatamente derogata da quella particolare; non puo', invece, fondare un incidente di costituzionalita' diretto ad ottenere l'estensione della norma particolare mediante impugnazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui assoggetta a contribuzione previdenziale le somme versate dai datori di lavoro a fondi di previdenza complementare diversi dal Fondo specificamente esentato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla improponibilita' di questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza, nei confronti di norme derogatorie: S. nn. 46/1983, 6/1988, 769/1988.

Massima n. 16393

La estensione della norma dell'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, in relazione all'art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153 (che esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime) per effetto della dichiarazione di illegittimita', nel senso prospettato dai giudici a quibus, della limitazione della operativita' della norma stessa al Fondo suddetto, ai contributi versati a Fondi di previdenza integrativa, trova ostacolo nella considerazione (per altre ragioni v. massime C ed E) che tale estensione, pur eliminando la denunciata disparita' di trattamento fra il suddetto Fondo e i fondi di previdenza integrativa, ne produrrebbe un'altra, fra questi e altre forme di previdenza volontaria, e darebbe inoltre luogo a contrasto con l'art. 2 Cost.. La previdenza privata integrativa, infatti, deve essere incoraggiata, anche in ossequio a una direttiva CEE, ma il principio di solidarieta' sancito dall'art. 2 Cost., non consente che il suo finanziamento, soprattutto se alimentato da redditi medio-alti, sia interamente esentato da contributi alla previdenza pubblica. Ne' puo' richiamarsi in contrario, data la non omogeneita' delle due norme, l'art. 48, secondo comma, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) che esclude dal reddito imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse previdenziali, compresi i fondi privati di previdenza integrativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 16394

Secondo l'art. 2 del relativo statuto, il Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime si limita a rimborsare agli iscritti che cessino dall'attivita' professionale o ai loro aventi diritto, una somma pari all'ammontare dei versamenti effettuati a loro favore, piu' gli interessi maturati. Non si tratta dunque di un fondo di previdenza integrativa in senso tecnico avente funzione complementare dei trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, ma piuttosto di un fondo integrativo del trattamento di fine rapporto. Anche per questa ragione (per altre v. massime C e D) e' improponibile il confronto con il Fondo suddetto dei fondi di previdenza integrativa, confronto prospettato allo scopo di estendere a questi ultimi il provvedimento legislativo che esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati ad esso dai datori di lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale") e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155 ("Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale"), sollevata dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Novara con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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