Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1990
Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1990
- Data di deposito
- 2 febbraio 1990
- Data di decisione
- 31 gennaio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 139, n.2, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
- art. 142, ultimo co., legge n. 89 del 16 febbraio 1913
- art. 158, comma 2, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
- art. 158, comma 1, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
- art. 158, comma 3, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
- art. 146, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 15066
Al giudice che procede dev'esser consentito di valutare discrezionalmente, fuor d'ogni automatismo, l'opportunita' di applicare o meno la misura cautelare dell'inabilitazione all'esercizio di funzioni notarili, tanto piu' che anche il nuovo codice di procedura penale affida alla discrezione del giudice sia la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio sia il divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di razionalita' 'ex' art. 3 Cost. - l'art. 139, n. 2, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti 'de jure', anziche' sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata (da cio' conseguendo che l'inabilitazione facoltativa prevista dal successivo art. 140 si estende a "qualunque reato").
Massima n. 15078
La destituzione di diritto del notaio penalmente condannato per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, della legge notarile, non costituisce un effetto penale della condanna ne' una pena accessoria, ma una sanzione disciplinare, la cui automatica ed indifferenziata previsione per l'infinita serie di situazioni che stanno nell'area della commissione di uno stesso, pur grave, reato, viola il "principio di proporzione" il quale e' alla base della razionalita' che domina il "principio di eguaglianza". E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost - l'art. 142, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui prevede che "e' destituito di diritto" il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, della stessa legge, anziche' riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142. - S. n. 971/1988.
Massima n. 15079
Posto che la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, della legge notarile non e' piu' causa di "destituzione di diritto" del notaio ma di destituzione discrezionale irrogabile dal Tribunale civile in camera di consiglio, quale giudice disciplinare, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi primo e terzo dell'art. 158, L. 16 febbraio 1913 n. 89, i quali prevedono la competenza del giudice penale che emetta una delle predette sentenze di condanna a dichiarare la destituzione di diritto, nonche' il comma secondo del medesimo articolo, il quale contempla esclusivamente il potere del giudice penale di dichiarare l'inabilitazione di diritto 'ex' art. 139, e non anche quella facoltativa di cui all'art. 140.
Massima n. 15080
Una volta riconosciuta alla destituzione natura di sanzione disciplinare irrogabile dal giudice disciplinare in esito ad apposito procedimento, diviene impossibile, in presenza della pregiudiziale penale, comminare la sanzione disciplinare entro il termine di prescrizione di quattro anni dalla commessa infrazione, come richiesto, a pena d'improcedibilita', dalla giurisprudenza della Cassazione. Pertanto, ad evitare un irrazionale privilegio a favore dei notai colpevoli delle violazioni piu' gravi, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale conseguenziale - 'ex' art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - dell'art. 146, L. 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando per il fatto illecito sia promosso processo penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 139 n. 2 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti de jure, anziché sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 142, ultimo comma, della legge notarile predetta, nella parte in cui prevede che "è destituito di diritto" il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, anziché riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 158 della legge notarile predetta;
Dichiara, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 della stessa legge nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando, per il fatto illecito, sia promosso processo penale;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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