Corte costituzionale
Sentenza n. 384/1990
Corte cost., sent. 31 luglio 1990, n. 384
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 384/1990
- Data di deposito
- 31 luglio 1990
- Data di decisione
- 12 luglio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:384
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, dell'all.E, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
- art. 3, comma 1, legge n. 458 del 27 ottobre 1988
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 42, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 15952
Rientra nella competenza del giudice remittente determinare il 'thema decidendum' del giudizio di legittimita' costituzionale devoluto alla Corte, la quale, in sede di verifica della sussistenza della rilevanza, non puo', con proprie valutazioni, sindacare l''iter' logico seguito dal giudice nella impostazione prescelta per pervenire alla decisione del merito: il controllo sulla rilevanza deve infatti contenersi nella verifica che "ricorra una ragionevole possibilita', valutata a priori 'in limine litis', che la disposizione contestata sia applicabile ai fini della definizione del giudizio 'a quo'", dovendosi ritenere esclusa ogni valutazione che implichi statuizioni influenti sul merito di esso. - S. n. 1012/1988, O. n. 125/1987 e S. n. 189/1986.
Massima n. 15953
L'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458, stabilendo che "il proprietario del terreno utilizzato per finalita' di edilizia pubblica, agevolata o convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene", opera in una fattispecie in cui, per essere stato annullato l'atto amministrativo, il giudice ordinario non incontra piu', nell'esercizio della sua giurisdizione, il limite posto dall'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, con la conseguenza che la norma non puo' ricondursi al principio della non revocabilita' dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario. (Principio affermato dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 3, legge 27 ottobre 1988, n. 458 - sulla quale ved. massima C - formulata in base all'assunto che anche se la norma impugnata fosse stata dichiarata illegittima, dovendo comunque applicarsi in suo luogo, nel giudizio 'a quo', l'art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, la decisione della Corte sarebbe risultata 'inutiliter' data).
Massima n. 15956
Ai sensi dell'art. 42, secondo e terzo comma, Cost., l'aver demandato alla legge la determinazione dei modi di acquisto della proprieta', sia in via generale sia in relazione a situazioni peculiari, in presenza della finalita' di assicurare la funzione sociale della proprieta' stessa, non implica che la potesta' espropriativa debba riferirsi ad ipotesi ablative prefigurate in via generale e accompagnate da sequenze procedimentali costanti ed unitarie, potendo, infatti, la legge medesima disporre direttamente l'espropriazione, anche se l'effetto ablatorio non si inquadri nell'ipotesi comune di un trasferimento preventivo all'operazione, sempre che questa sia assistita da motivi di pubblico interesse e dal giusto indennizzo. E' conforme a tali principi l'art. 3 della legge n. 458 del 1988, nel quale, alla prevalenza riconosciuta al pubblico interesse, rispetto al diritto del proprietario alla retrocessione del bene illegittimamente espropriato, per finalita' segnate da sicuri motivi di interesse generale (edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata) - e percio' esplicazione concreta della funzione sociale della proprieta' - corrisponde un'attenta considerazione della posizione del soggetto stesso, al quale infatti si garantisce non un mero "indennizzo", ma una completa tutela risarcitoria (integrale risarcimento del danno subito e interessi per la svalutazione monetaria). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458). - Su questione diversa, ma riguardante anch'essa il diritto dell'espropriato alla retrocessione del bene, S. n. 549/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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