Corte costituzionale
Sentenza n. 380/1990
Corte cost., sent. 31 luglio 1990, n. 380
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 380/1990
- Data di deposito
- 31 luglio 1990
- Data di decisione
- 12 luglio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:380
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Piemonte del 21 marzo 1990
- art. 2, legge della Regione Piemonte del 21 marzo 1990
Parametri
- art. 4, legge n. 93 del 20 marzo 1983
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 15957
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di legge interpretativa va riconosciuta soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il contenuto, ovvero privilegia una sola tra le varie interpretazioni possibili, con la conseguenza che la disciplina della specie e' il prodotto delle due norme successive, le quali rimangono entrambe in vigore e sono anche idonee ad essere separatamente modificate. - S. nn. 155/1990, 233/1988.
Massima n. 15958
L'art. 1 della legge della Regione Piemonte 21 marzo 1990 non puo' considerarsi norma interpretativa dell'art. 34, nono comma, della precedente l. regionale 16 agosto 1984, n. 40 - entrata in vigore il 6 settembre 1984 - il quale, nel quadro dell'attuazione dell'Accordo nazionale di lavoro 1982/84, stabilisce l'abrogazione dal 1 gennaio 1983, dell'art. 14 della legge n. 5 del 1981, disciplinante la progressione economica dei dipendenti regionali appartenenti a ciascun livello funzionale. Detto art.1, infatti, disponendo che debbono interpretativamente rimanere "salvi gli effetti gia' prodotti" dal citato art. 14 l. n. 5 del 1981, nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 6 settembre 1984, produce l'effetto - innovativo - di cumulare in tale periodo, a favore del personale regionale, i benefici della precedente disciplina con quelli propri della nuova di cui alla citata l. n. 40 del 1984, cosi' alterando irrazionalmente il sistema di riordinamento dello stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali operato da quest'ultima normativa e ponendosi in contrasto con le regole della buona amministrazione, per mancato adeguamento ai principi posti dall'art. 4 della legge-quadro sul pubblico impiego (omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, perequazione e trasparenza dei trattamenti economici, efficienza amministrativa). L'art. 1 della legge della Regione Piemonte riapprovata il 21 marzo 1990 e' pertanto costituzionalmente illegittimo.
Massima n. 15959
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, e' del tutto irragionevole che una norma, la quale riconosca al personale di ruolo della Regione il computo integrale, ai fini del trattamento economico, del periodo di servizio prestato anteriormente in una posizione di ruolo non corrispondente a quella ricoperta al momento dell'entrata in vigore della legge, venga automaticamente estesa a chi era in precedenza legato all'amministrazione regionale da rapporto del tutto diverso, derivante da un contratto di lavoro a tempo determinato. E poiche' cio' si verifica con la estensione prevista dall'art. 2 della legge della Regione Piemonte riapprovata il 21 marzo 1990, delle norme (artt. 33 e 34 l. reg. n. 40 del 1984 e 33 l. reg. n. 34 del 1989) che consentono la valutazione per intero del periodo di effettivo servizio svolto dal dipendente - incluso quello prestato presso lo Stato, gli enti pubblici, gli enti locali e le Regioni - nei confronti del personale docente dei centri di formazione professionale assunto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 13 l. reg. 20 agosto 1974, n. 22, e poi inquadrato nei ruoli regionali, lo stesso art. 2 va dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 97 Cost.. - S. n. 233/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge, della Regione Piemonte, riapprovata il 21 marzo 1990, intitolata "Interpretazione autentica del nono comma dell'art. 34, L.R. n. 40/1984 e disposizioni in merito al personale docente dei centri di formazione professionale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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