Corte costituzionale

Sentenza n. 369/1990

Corte cost., sent. 25 luglio 1990, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
369/1990
Data di deposito
25 luglio 1990
Data di decisione
12 luglio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:369

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna del 19 marzo 1990
  • art. 3, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna del 19 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 15929

Ai fini dell'ammissibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale e' sufficiente che i motivi addotti per l'annullamento delle disposizioni impugnate siano indicati in modo tale da permettere alla controparte di rendersi conto del significato sostanziale delle censure formulate e da porre in grado la Corte di venire a conoscenza, senza possibilita' di equivoco, dei termini della questione sottopostale e di compiere i necessari esami preliminari. Quando cio' si verifichi non vale opporre - come nella specie - la carenza, nel ricorso, della formale indicazione degli articoli che si assumono violati. - S. nn. 289/1987, 525/1987, 726/1988, 1127/1988, 38/1989, 561/1989, 517/1977, 19/1989, 242/1989.

Massima n. 15930

Ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'inquadramento del personale regionale in fasce superiori e' lasciato all'autonomia delle regioni stesse, le quali possono disciplinare la materia con propria legge senza essere vincolate dagli accordi, quand'anche questi dovessero contenere norme o principi sulle modificazioni dello stato giuridico del personale in contrasto con la ripartizione di competenze operata dal predetto art. 2. Legittimamente, quindi, una legge regionale puo' consentire l'inquadramento alla quinta qualifica del personale in possesso di qualifiche inferiori a seguito di un concorso interno e sulla base - in particolare - dello svolgimento di fatto (con certe caratteristiche) delle funzioni corrispondenti alla qualifica stessa, non ravvisandosi, a tale ultimo riguardo, l'esistenza di principi fondamentali delle leggi sul pubblico impiego che non legittimino il riconoscimento ai fini giuridici dello svolgimento di fatto di mansioni superiori (v., al contrario, l'art. 4, legge 11 luglio 1980, n. 312). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e quarto comma, della legge regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990).

Massima n. 15931

L'art. 97, terzo comma, Cost., e' norma costituzionale concernente l'accesso nella pubblica amministrazione e come tale non puo' essere assunto a parametro di una legge regionale che riguardi il reinquadramento in qualifiche superiori di personale gia' in servizio nella pubblica amministrazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990).

Massima n. 15932

Secondo quanto gia' precisato dalla Corte, l'esame della costituzionalita' delle leggi sotto il profilo della pretesa violazione dei principi di imparzialita' e di buon andamento della pubblica amministrazione, va svolto come verifica della non irragionevolezza o della non arbitrarieta' della disciplina denunciata, non potendosi conseguentemente considerare esorbitante da tali limiti una normativa regionale che, consentendo - ai fini dell'inquadramento al quinto livello funzionale - la partecipazione ai concorsi interni del personale inquadrato nelle fasce inferiori, anziche' soltanto di quello inquadrato nella fascia immediatamente inferiore, ha lo scopo di porre fine a squilibri creatisi nei rapporti tra le varie categorie del personale a seguito di rilevanti mutamenti nell'organizzazione del lavoro e degli uffici. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e quarto comma, della legge della regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990). - S. nn. 217/1987, 331/1988, 964/1988, 1130/1988, 21/1989, 56/1989, 347/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dall'art. 3, primo e quarto comma, della legge della Regione Emilia-Romagna (Revisione della dotazione delle qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e conseguenti norme di inquadramento), riapprovata il 19 marzo 1990, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e quarto comma, della medesima legge della Regione Emilia-Romagna, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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