Corte costituzionale

Sentenza n. 368/1990

Corte cost., sent. 25 luglio 1990, n. 368

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
368/1990
Data di deposito
25 luglio 1990
Data di decisione
12 luglio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:368

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Molise del 6 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 15920

Eventuali vizi connessi al procedimento di formazione della legge regionale, impugnata nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale e alla relativa fase di controllo, svolta in sede di rinvio governativo, risultano sanati dalla avvenuta riapprovazione consiliare della normativa. (Nella specie la regione Molise aveva eccepito la illegittimita' della reiterazione del rinvio, rinnovato peraltro dal Governo per essere stata la prima approvazione disposta da altro Consiglio nella precedente legislatura). - S. nn. 8/1967, 158/1988, 973/1988, 80/1989 e 122/1990.

Massima n. 15921

Come piu' volte affermato dalla Corte, l'interesse nazionale sottostante alla disciplina dell'occupazione giovanile "si presenta cosi' imperativo e stringente in ogni parte del territorio nazionale, da esigere un'urgente e uniforme soddisfazione, tale da non poter essere adeguatamente perseguita dal semplice intervento legislativo delle singole regioni", alle quali deve percio' riconoscersi, in proposito, una potesta' legislativa di tipo meramente attuativo. A tale riguardo, il requisito della costanza in servizio al 31 maggio 1984, previsto dall'art. unico della l. statale 22 dicembre 1984, n. 894 - ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneita' per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285 - costituisce una norma fondamentale di una disciplina volta a tramutare eccezionalmente in posti di ruolo posizioni ricoperte a titolo precario, dalla quale la regione Molise, con l'omettere, nella propria normativa, il requisito predetto, si discosta senza giustificati motivi, che possano legittimare l'introduzione di disposizioni localmente differenziate, venendo in tal modo a configurarsi, da parte del legislatore regionale, una scelta arbitraria in violazione dei limiti peculiari della predetta potesta' attuativa. E' pertanto costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 3 Cost. - la legge della regione Molise riapprovata il 6 marzo 1990. - S. nn. 998/1988, 1012/1988 e 20/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise (Norme per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, inerente all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285), riapprovata il 6 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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