Corte costituzionale
Sentenza n. 368/1990
Corte cost., sent. 25 luglio 1990, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 368/1990
- Data di deposito
- 25 luglio 1990
- Data di decisione
- 12 luglio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:368
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Molise del 6 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 15920
Eventuali vizi connessi al procedimento di formazione della legge regionale, impugnata nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale e alla relativa fase di controllo, svolta in sede di rinvio governativo, risultano sanati dalla avvenuta riapprovazione consiliare della normativa. (Nella specie la regione Molise aveva eccepito la illegittimita' della reiterazione del rinvio, rinnovato peraltro dal Governo per essere stata la prima approvazione disposta da altro Consiglio nella precedente legislatura). - S. nn. 8/1967, 158/1988, 973/1988, 80/1989 e 122/1990.
Massima n. 15921
Come piu' volte affermato dalla Corte, l'interesse nazionale sottostante alla disciplina dell'occupazione giovanile "si presenta cosi' imperativo e stringente in ogni parte del territorio nazionale, da esigere un'urgente e uniforme soddisfazione, tale da non poter essere adeguatamente perseguita dal semplice intervento legislativo delle singole regioni", alle quali deve percio' riconoscersi, in proposito, una potesta' legislativa di tipo meramente attuativo. A tale riguardo, il requisito della costanza in servizio al 31 maggio 1984, previsto dall'art. unico della l. statale 22 dicembre 1984, n. 894 - ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneita' per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285 - costituisce una norma fondamentale di una disciplina volta a tramutare eccezionalmente in posti di ruolo posizioni ricoperte a titolo precario, dalla quale la regione Molise, con l'omettere, nella propria normativa, il requisito predetto, si discosta senza giustificati motivi, che possano legittimare l'introduzione di disposizioni localmente differenziate, venendo in tal modo a configurarsi, da parte del legislatore regionale, una scelta arbitraria in violazione dei limiti peculiari della predetta potesta' attuativa. E' pertanto costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 3 Cost. - la legge della regione Molise riapprovata il 6 marzo 1990. - S. nn. 998/1988, 1012/1988 e 20/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise (Norme per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, inerente all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285), riapprovata il 6 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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