Corte costituzionale
Sentenza n. 344/1990
Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 344
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 344/1990
- Data di deposito
- 20 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:344
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 26 del 9 novembre 1987
Parametri
- art. 23, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 42, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 15894
Riguardo al giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' giurisprudenza da tempo consolidata che la rilevanza di una determinata questione va valutata, non gia' in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilita' nel giudizio 'a quo' della legge di cui si contesta la legittimita' costituzionale e, quindi, alla influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalita' puo' esercitare su quello dal quale proviene la questione.
Massima n. 15895
Ai fini della corretta individuazione del parametro del giudizio di legittimita' costituzionale, l'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, esige che il giudice 'a quo' indichi nell'ordinanza di rimessione "le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate". Cio' significa che, quando il giudice, come nel caso in questione, indica con precisione l'articolo o la parte di articolo della Costituzione di cui sospetta la violazione (nella specie: art. 42, terzo comma, Cost.), sussistono gli estremi perche' si riconosca l'ammissibilita' della questione sotto l'aspetto considerato. Ne' puo' rilevare, sempre ai fini dell'ammissibilita', che il giudice 'a quo' dia alla disposizione indicata come parametro costituzionale un'interpretazione della cui correttezza si puo' dubitare, poiche' la Corte non e' certo tenuta ad applicare nel giudizio di legittimita' il parametro invocato nello stesso significato che ad esso abbia eventualmente dato il giudice rimettente.
Massima n. 15898
Il piano urbanistico della provincia di Trento, approvato con l.prov. n. 26 del 1987, riveste, in conformita' alle disposizioni del relativo ordinamento urbanistico (art. 6, l.prov. 2 marzo 1964, n. 2), il carattere di atto piu' generale della complessa catena di pianificazione territoriale prevista nella provincia di Trento, avente come sua funzione primaria, non gia' la posizione di vincoli immediatamente applicabili ai privati, ma la predisposizione di indirizzi organici per l'utilizzazione del territorio e la valorizzazione dell'ambiente, ai quali dovranno conformarsi le amministrazioni pubbliche nell'ulteriore opera di pianificazione. A tale riguardo, l'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione ad esso allegate, relativo al divieto di trasformazioni edilizie ed urbanistiche - per la costruzione di nuove attrezzature ricettive, permanenti o temporanee - nelle aree di protezione dei laghi, costituisce norma non immediatamente vincolante nei confronti dei privati (art. 1, quinto comma, stesse norme di attuazione) che dispone, piu' semplicemente, indirizzi rivolti alle autorita' pianificatorie subordinate, nonche' - ai sensi dell'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 431 - un vincolo di destinazione per le predette aree - correlato alla protezione del paesaggio e volto a imprimere "un certo carattere a determinate categorie di beni identificabili a priori per caratteristiche intrinseche" - estranea, conseguentemente, alla problematica dei vincoli espropriativi e della loro indennizzabilita'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge della provincia autonoma di Trento 9 novembre 1987, n. 26). - S. n. 1164/1988, 56/1968, 79/1971, 9/1973, 202/1974, 106/1976, 245/1976 e 648/1988.
Massima n. 15899
L'applicabilita' del principio del giusto procedimento - pur a voler concedere che esso sia deducibile dall'art. 42, terzo comma, Cost. - e' limitata ai procedimenti implicanti vincoli nei confronti dei privati, sempreche', ovviamente, non siano di natura "conformativa". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge della Provincia autonoma di Trento 9 novembre 1987, n. 26 - v. massima A -, sollevata sotto il profilo della lesione del principio del giusto procedimento). - S. n. 143/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge della Provincia autonoma di Trento 9 novembre 1987, n. 26 (Approvazione del piano urbanistico provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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