Corte costituzionale

Sentenza n. 343/1990

Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 343

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
343/1990
Data di deposito
20 luglio 1990
Data di decisione
11 luglio 1990
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:343

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 417 del 27 dicembre 1989
  • decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 1, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 2, comma 25, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 8, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 13, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 4, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 15, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 20, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 5, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 28, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 23, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 12, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 3, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 2, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 10, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 11, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 25, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 9, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • art. 22, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989

Parametri

  • art. 77, Costituzione
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 52, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
  • art. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 27, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 26 ottobre 1987
  • art. 9, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 26, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 87, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 102, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1° gennaio 1973
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 687 del 1° novembre 1973
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 687 del 1° novembre 1973
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1° novembre 1973
  • art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
  • art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
  • art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983

Massime

Massima n. 16486

Nei giudizi in via principale, le regioni e le province autonome non possono far valere vizi di costituzionalita'- quali l'assenza dei presupposti di necessita' e urgenza o l'adozione di un contenuto normativo non omogeneo - che attengono al procedimento di decretazione d'urgenza e non incidono 'ex se' sulla sfera di attribuzioni ad esse costituzionalmente garantita. (Inammissibilita' delle questioni concernenti il d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in L. 27 dicembre 1989, n. 417, sollevate in riferimento all'art. 77 Cost., anche in connessione con l'art. 15, comma terzo, L. 23 agosto 1988, n. 400). - da ultimo, S. nn. 243/1987, 302/1988 e 1044/1988, 544/1989.

Massima n. 16488

La partecipazione del Presidente della Regione (o provincia) ad autonomia speciale alle sedute del Consiglio dei Ministri e' necessaria soltanto se le questioni trattate coinvolgono un interesse differenziato di quella regione o provincia autonoma, e non quando si tratta di deliberare una disciplina generale che si riverbera sulle singole regioni o province autonome come mera estensione locale della stessa disciplina. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 52, comma quarto, dello Statuto per il Trentino Alto Adige, della questione di costituzionalita' dell'intero d.l. 6 novembre 1989 n. 357 - recante norme sul reclutamento del personale della scuola - convertito in l. n. 417 del 1989). - S. nn. 34/1976, 166/1976, 627/1988, 544/1989, 545/1989, 85/1990 e 224/1990.

Massima n. 16491

La trasformazione dei ruoli nazionali dei docenti delle scuole secondarie in ruoli provinciali (art. 1, d.l. n. 357 del 1989, conv. in l. n. 417 del 1989) non incide affatto sull'applicabilita' della norma di attuazione dello Statuto per il Trentino - Alto Adige che prevede "appositi ruoli" per il personale delle scuole secondarie di lingua tedesca e delle localita' ladine della Provincia di Bolzano. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1 cit., in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27; 9, n. 2; 16, comma primo, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto, in connessione con l'art. 16 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, oltreche' con il d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510).

Massima n. 16492

La disciplina dello stato giuridico del personale educativo dei convitti nazionali della Provincia di Bolzano - al pari di quella per gli insegnanti elementari - compete allo Stato e non alla Provincia, ferma restando la diretta ed autonoma applicabilita' delle norme di attuazione statutaria sul bilinguismo e la proporzionale etnica nell'assunzione del suddetto personale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma venticinquesimo, d.l. n. 357 del 1989, convertito in L. n. 417 del 1989, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 4 e 27; 9, n. 2; e 16, comma primo, dello Statuto per il Trentino Alto Adige; nonche' agli artt. 1 e 2, d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687 e agli artt. 1 e 2, d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691). - con riguardo alla diversa materia dell'assistenza scolastica nei convitti provinciali, v. invece S. n. 797/1988.

Massima n. 16493

La disciplina dello stato giuridico del personale, docente e non, dei conservatori di musica della Provincia di Bolzano non e' di competenza provinciale, ma e' riservata allo Stato dalle norme di attuazione dello Statuto speciale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 4, 8, 13 e 15, d.l. n. 357 del 1989, convertito in L. n. 417 del 1989, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27; 9, n. 2; 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, in connessione agli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24, d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 e al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752).

Massima n. 16494

L'analitica normativa sugli ispettori tecnici introdotta dal d.l. n. 357 del 1989 - e, in particolare, la prevista istituzione di un ruolo unico - non interferiscono affatto con la specifica disciplina della funzione ispettiva nella Provincia di Bolzano contenuta nelle norme di attuazione dello Statuto speciale, salvo l'opportuno coordinamento fra queste ultime e la nuova normativa statale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 5 e 20, d.l. n. 357 del 1989, convertito in L. n. 417 del 1989, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 4, 26 e 27; 9, n. 2; 16, comma primo, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, in connessione all'art. 15 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89).

Massima n. 16495

La disciplina del reclutamento del personale scolastico riguarda senza dubbio materie di competenza statale; essa non interferisce, nella Provincia di Bolzano, con le norme di attuazione dello Statuto speciale - e in particolare con quelle sulle attribuzioni del sovrintendente e degli intendenti scolastici, nonche' con quelle sul rispetto del bilinguismo e delle proporzionale etnica - esssendo tali norme applicabili di per se' a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28, del d.l. n. 357 del 1989, convertito in L. n. 417 del 1989, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27; 9, n. 2; 16, comma primo; 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, come attuato dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, dal d.P.R. 16 ottobre 1987, n. 510, e dal d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752). - S. n. 224/1990.

Massima n. 16500

La previsione di un piano d'intervento del Ministro della pubblica istruzione per provvedere al ridimensionamento e alla soppressione delle unita' scolastiche esistenti, nonche' all'aggregazione di istituti e di scuole di istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine e tipo, non incide sull'autonoma applicabilita' della norma di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige che affida alla Provincia di Bolzano la competenza - da esercitare d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione - a istituire scuole elementari e istituti e scuole d'istruzione secondaria, nonche' corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 22, d.l. n. 357 del 1989, convertito in L. n. 417 del 1989, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27; 9, n. 2; 16, comma primo; 19, 87, 89, 100, 102, e 107 dello Statuto, in connessione con l'art. 4 d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 77 della Costituzione, anche in connessione con l'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto- legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in connessione con l'art. 16 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, e con il d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, venticinquesimo comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4 e 27, 9, n. 2, e 16, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687 e agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in connessione agli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 e al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 20 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) in connessione all' art. 15 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come attuato dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, dal d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510 e dal d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto- legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) in connessione con l'art. 4 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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