Corte costituzionale
Sentenza n. 341/1990
Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 341/1990
- Data di deposito
- 20 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:341
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16173
Non e' piu' giustificabile - alla stregua del principio di pari trattamento di casi simili - una volta trasferita (art. 38 disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184) al tribunale per i minorenni la competenza a giudicare dell'azione di reclamo della paternita' o maternita' naturale proposta nell'interesse dei minori di eta', la preclusione a questo giudice, specializzato per la tutela dei minori, della possibilita' di esplicare anche in questa ipotesi la sua funzione isituzionale valutando, ove sia in causa un minore infrasedicenne, se l'azione intentata dal genitore che per primo lo ha riconosciuto, al fine di imporre all'altro una paternita' o una maternita' che quegli rifiuta di riconoscere, sia effettivamente rispondente all'interesse del figlio, quando analogo controllo e' invece previsto nell'ipotesi in certo senso inversa di conflitto di cui al comma quarto dell'art. 250 cod. civ., allorche' cioe' il genitore che ha gia' riconosciuto il figlio si opponga al riconoscimento dell'altro giudicandolo non conveniente all'interesse del minore. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (nonche' con il principio di razionalita', essendo incoerente col rilievo sistematico centrale che nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 Cost., assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori) - l'art. 274, comma primo, stesso codice, nella parte in cui, ove si tratti di minore infrasedicenne, non prevede che la detta azione di reclamo promossa dal genitore esercente la potesta' sia ammessa solo ove ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore.
Massima n. 16187
In base alla regola generale dell'art. 374, n. 5, cod. civ. - secondo cui il tutore non puo' promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice, tranne quelli espressamente indicati, mentre il genitore e' in generale legittimato ad agire senza bisogno di detto atto, ad eccezione di giudizi relativi a negozi per il cui compimento e' richiesta l'autorizzazione dall'art. 320, terzo comma - si giustifica che il tutore soltanto, e non pure il genitore, debba chiedere al giudice di essere autorizzato ad esercitare l'azione di dichiarazione della paternita' o maternita' naturale, non potendo nei confronti del genitore la valutazione dell'interesse del minore da parte del giudice essere prospettata nella forma di un atto (autorizzatorio) integrativo della legittimazione ad agire. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 273, primo comma, cod.civ.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo comma, cod. civ. nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 273, primo comma, cod. civ., sollevata dal Tribunale per i minorenni di Ancona, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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