Corte costituzionale

Sentenza n. 340/1990

Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 340

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
340/1990
Data di deposito
20 luglio 1990
Data di decisione
11 luglio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:340

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 15900

Va ribadito che nonostante la riconosciuta non comparabilita', quanto alla struttura, dell'indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS e delle analoghe indennita' di fine rapporto previste per i lavoratori privati, fra l'una e le altre sussiste un elemento unificatore costituito dal comune carattere di diritti nuovi che sorgono nella generalita' delle ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro e che danno luogo globalmente al trattamento di quiescenza. - S. n. 220/1988.

Massima n. 15901

Stante che l'indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS non esaurisce i suoi effetti nei confronti del solo dipendente, ma e' pur sempre collegata anche alla situazione del nucleo familiare (v. art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973), la sottrazione di tale indennita' alla tutela esecutiva dei crediti alimentari, costituisce una ingiustificata disparita' di trattamento sia rispetto al regime di pignorabilita', per detti crediti, delle retribuzioni dei dipendenti pubblici (art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) e privati (art. 545, cod. proc. civ.) sia rispetto alle norme che riconoscono la pignorabilita' delle prestazioni previdenziali del settore pubblico (art. 2, n. 1, d.P.R. n. 180 del 1950, cit.) e privato (v. s. nn. 1041 del 1988 e 572 del 1989, a proposito delle pensioni INPS e delle rendite corrisposte dall'INAIL), dando luogo ad un trattamento privilegiato dei dipendenti dello Stato che fruiscono dell'attribuzione stessa e ponendo in una condizione deteriore i relativi creditori. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la sequestrabilita' e pignorabilita', per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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