Corte costituzionale
Sentenza n. 340/1990
Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 340
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 340/1990
- Data di deposito
- 20 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:340
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 15900
Va ribadito che nonostante la riconosciuta non comparabilita', quanto alla struttura, dell'indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS e delle analoghe indennita' di fine rapporto previste per i lavoratori privati, fra l'una e le altre sussiste un elemento unificatore costituito dal comune carattere di diritti nuovi che sorgono nella generalita' delle ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro e che danno luogo globalmente al trattamento di quiescenza. - S. n. 220/1988.
Massima n. 15901
Stante che l'indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS non esaurisce i suoi effetti nei confronti del solo dipendente, ma e' pur sempre collegata anche alla situazione del nucleo familiare (v. art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973), la sottrazione di tale indennita' alla tutela esecutiva dei crediti alimentari, costituisce una ingiustificata disparita' di trattamento sia rispetto al regime di pignorabilita', per detti crediti, delle retribuzioni dei dipendenti pubblici (art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) e privati (art. 545, cod. proc. civ.) sia rispetto alle norme che riconoscono la pignorabilita' delle prestazioni previdenziali del settore pubblico (art. 2, n. 1, d.P.R. n. 180 del 1950, cit.) e privato (v. s. nn. 1041 del 1988 e 572 del 1989, a proposito delle pensioni INPS e delle rendite corrisposte dall'INAIL), dando luogo ad un trattamento privilegiato dei dipendenti dello Stato che fruiscono dell'attribuzione stessa e ponendo in una condizione deteriore i relativi creditori. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la sequestrabilita' e pignorabilita', per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze