Corte costituzionale
Sentenza n. 332/1990
Corte cost., sent. 13 luglio 1990, n. 332
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 332/1990
- Data di deposito
- 13 luglio 1990
- Data di decisione
- 26 giugno 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:332
Norme oggetto del giudizio
- art. 109, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- legge della Regione Toscana del 27 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 15855
L'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tra le funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario, ha incluso anche quelle concernenti gli interventi per agevolare l'accesso al credito, identificandole - secondo quanto gia' precisato dalla Corte - come un'attribuzione strumentale, facente parte integrante delle materie di competenza regionale a contenuto economico, in ordine alla quale spetta alle regioni il potere di adottare misure legislative al fine di agevolare l'accesso al credito - attraverso la prestazione di garanzie -, l'assegnazione di contributi e di fondi e l'erogazione di anticipazioni e quote di concorso negli interessi, purche' tali interventi risultino collegati alle materie di competenza regionale stesse e rispettino i principi della legislazione dello Stato. - S. nn. 547/1989, 735/1988, 80/1989, 1066/1988, 441/1988.
Massima n. 15856
La legge della regione Toscana in data 27 febbraio 1990, istitutiva di un fondo speciale per garantire operazioni di credito a medio termine e operazioni di leasing, effettuate dalle imprese di cui all'art. 3 della l. reg. n. 83 del 1988, non viola i limiti stabiliti dalla legislazione statale in materia di agevolazioni creditizie, in quanto, considerato il suo effettivo contenuto, risultano prive di qualsiasi fondamento le censure che imputano ad essa di avere ad oggetto la riduzione dei tassi di interesse gravanti sulle imprese beneficiate - mediante loro accollo parziale a carico della regione o di altri enti - e l'erogazione di contributi: peraltro, la legge in questione riveste carattere meramente accessorio rispetto alla normativa regionale vigente (LL. reg. 5 giugno 1974, n. 32, 14 novembre 1988, n. 83) e di essa e' attuativa, consentendo alle imprese predette di fruire del sostegno delle garanzie che ne facilitino l'accesso al credito. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Toscana riapprovata il 27 febbraio 1990).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 27 febbraio 1990 intitolata: "L. reg. 83/88 - Costituzione di un fondo presso la Fidi Toscana S.p.A.", proposta in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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