Corte costituzionale
Sentenza n. 316/1990
Corte cost., sent. 5 luglio 1990, n. 316
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 316/1990
- Data di deposito
- 5 luglio 1990
- Data di decisione
- 26 giugno 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:316
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 4, decreto-legge n. 857 del 26 dicembre 1976
- legge n. 39 del 26 febbraio 1977
- art. 11, comma 3, decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
- art. 11, comma 4, decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
Parametri
Massime
Massima n. 15872
L'art. 11 del d.l. n. 857 del 1976, concernente l'obbligo per le compagnie assicuratrici R.C.A., cessionarie di quote di portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa,di assumere parte del personale della stessa, contiene implicitamente un adeguato criterio-limite al potere impositivo attribuito al riguardo al Comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" - argomentabile chiaramente dalla connessione del quarto e del terzo comma della norma - e consistente nella regola di proporzionalita' tra il numero dei lavoratori trasferiti e l'ammontare dei premi dei contratti assegnati a ciascuna impresa, parallela al criterio di proporzione tra il numero di contratti assegnati e l'ammontare dei premi acquisiti dalla compagnia nel ramo r.c.a.. Tale regola e' stata esplicitata nell'art. 26 del regolamento approvato con d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, al quale, dato il carattere relativo della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., ben poteva essere rimesso lo svolgimento di una direttiva gia' implicita nella legge. Riguardo all'esercizio del potere impositivo in questione non mancano inoltre garanzie (v. art. 37, d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973) e controlli. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo e quarto comma, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39). - S. n. 127/1988.
Massima n. 15873
L'obbligo di assunzione di personale fuori organico, gravante sulle compagnie di assicurazione R.C.A., cessionarie di quote di portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa (art. 11, d.l. n. 857 del 1976), e' compensato dall'incremento del volume di affari portato dalla contestuale cessione di una quota del portafoglio dell'impresa stessa e in questa acquisizione l'obbligo predetto trova il suo fondamento giuridico giusta il principio dell'art. 2112, primo comma, cod. civ.. Data la prevista proporzionalita' della quota stessa all'ammontare dei premi dei contratti di assicurazione (v. massima A), l'esclusione del personale assunto nei dodici mesi antecedenti al provvedimento di liquidazione, la gradualita' delle dismissioni da parte del commissario, la possibilita' di ricorrere alle procedure di licenziamento per riduzione del personale, l'azzeramento dell'anzianita' dei lavoratori dipendenti dalla compagnia in liquidazione, e' da escludere che l'obbligo stesso comporti per l'impresa predetta un aggravio del costo del lavoro, tale da pregiudicarne gli equilibri finanziari di bilancio, integrando violazione dell'art. 41 Cost.. Non pertinente, quindi, e' in proposito il richiamo al concetto di "imponibile di mano d'opera", che in senso proprio e' negativamente qualificato dalla mancanza di correttivi all'onere economico derivante all'impresa dall'obbligo di assumere lavoratori in soprannumero. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 41 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo e quarto comma, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella l. 26 febbraio 1977, n. 39).
Massima n. 15874
L'obbligatorieta' dell'assicurazione per responsabilita' civile derivante dalla circolazione di autoveicoli accentua fortemente l'inerenza dell'interesse pubblico nei confronti delle imprese autorizzate ad esercitarla, giustificando l'assoggettamento dell'esercizio del diritto di impresa a limiti piu' penetranti. Tra questi limiti e' certo quello (art. 11, terzo e quarto comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39) consistente nell'obbligo delle imprese cessionarie dei contratti di assicurazione r.c.a. dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, di assumere (v. massime A e B) una quota dei dipendenti di questa, considerato che in nessun altro settore economico (cfr., per quanto riguarda il settore dell'industria, l'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dalla legge 27 luglio 1979, n. 301) in caso di crisi occupazionale determinata dal fallimento di un'impresa , la liberta' organizzativa delle altre imprese subisce una compressione cosi' grave, in proposito dovendosi tuttavia anche ricordare che nel settore del credito e delle assicurazioni il ricorso alla Cassa integrazione guadagni non e' praticabile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo e quarto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 ("Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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