Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1990

Corte cost., sent. 22 giugno 1990, n. 310

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
310/1990
Data di deposito
22 giugno 1990
Data di decisione
14 giugno 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:310

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Abruzzo del 6 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 16023

Il disposto di cui all'art. 10, l. 16 maggio 1970, n. 281 - confermato per effetto dell'art. 22 della l. 19 maggio 1976, n. 335 con i principi fondamentali per il bilancio e la contabilita' regionale - nello stabilire che le Regioni possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere a "spese di investimento", e' ispirato ad un ovvio criterio, inteso a circoscrivere l'utilizzo dell'indebitamento pubblico a politiche d'incremento. Tra queste puo' annoverarsi l'erogazione di un contributo finanziario della regione Abruzzo - gravante su un fondo globale del bilancio 1989, interamente alimentato con quota-parte di mutui contratti a pareggio del bilancio - finalizzato ad una adeguata realizzazione delle iniziative culturali ed espositive nel quadro della manifestazione "Le Maioliche cinquecentesche di Castelli", interessante l'intero territorio regionale, trattandosi di intervento non costituente mera incidenza sul funzionamento dei normali servizi, bensi' sicuramento inteso alla conservazione e allo sviluppo della cultura locale, testimonianza di una continuita' di interessi, connessa alla storia del territorio e al costume delle popolazioni. (Non fondatezza - in relazione agli artt. 119 Cost., 10, l. 16 maggio 1970, n. 281 e 22, l. 19 maggio 1976, n. 335 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo, approvata dal Consiglio regionale l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6 febbraio 1990). - S. n. 159/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo "Intervento per la manifestazione 'Le Maioliche cinquecentesche di Castelli'", approvata dal Consiglio regionale l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6 febbraio 1990, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 119 Cost.; 10, legge 16 maggio 1970, n. 281; 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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