Corte costituzionale
Sentenza n. 310/1990
Corte cost., sent. 22 giugno 1990, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/1990
- Data di deposito
- 22 giugno 1990
- Data di decisione
- 14 giugno 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Abruzzo del 6 febbraio 1990
Parametri
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 22, legge n. 335 del 19 maggio 1976
Massime
Massima n. 16023
Il disposto di cui all'art. 10, l. 16 maggio 1970, n. 281 - confermato per effetto dell'art. 22 della l. 19 maggio 1976, n. 335 con i principi fondamentali per il bilancio e la contabilita' regionale - nello stabilire che le Regioni possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere a "spese di investimento", e' ispirato ad un ovvio criterio, inteso a circoscrivere l'utilizzo dell'indebitamento pubblico a politiche d'incremento. Tra queste puo' annoverarsi l'erogazione di un contributo finanziario della regione Abruzzo - gravante su un fondo globale del bilancio 1989, interamente alimentato con quota-parte di mutui contratti a pareggio del bilancio - finalizzato ad una adeguata realizzazione delle iniziative culturali ed espositive nel quadro della manifestazione "Le Maioliche cinquecentesche di Castelli", interessante l'intero territorio regionale, trattandosi di intervento non costituente mera incidenza sul funzionamento dei normali servizi, bensi' sicuramento inteso alla conservazione e allo sviluppo della cultura locale, testimonianza di una continuita' di interessi, connessa alla storia del territorio e al costume delle popolazioni. (Non fondatezza - in relazione agli artt. 119 Cost., 10, l. 16 maggio 1970, n. 281 e 22, l. 19 maggio 1976, n. 335 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo, approvata dal Consiglio regionale l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6 febbraio 1990). - S. n. 159/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo "Intervento per la manifestazione 'Le Maioliche cinquecentesche di Castelli'", approvata dal Consiglio regionale l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6 febbraio 1990, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 119 Cost.; 10, legge 16 maggio 1970, n. 281; 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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