Corte costituzionale
Sentenza n. 308/1990
Corte cost., sent. 22 giugno 1990, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 308/1990
- Data di deposito
- 22 giugno 1990
- Data di decisione
- 14 giugno 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:308
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Liguria del 15 novembre 1989
Parametri
- art. 47, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 117, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
Massime
Massima n. 16022
La disciplina dello stato giuridico del personale delle Unita' sanitarie locali nella quale rientra, in particolare, la materia dei concorsi presso le Unita' stesse, e' riservata alla legislazione statale delegata, ai sensi dell'art. 47 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (legge delegata), i quali costituiscono, rispetto all'art. 117 Cost., una normativa interposta, vincolante per le Regioni. Interferisce in detta specifica materia la legge della regione Liguria che, a proposito del sorteggio ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le UU.SS.LL., dispone l'utilizzo anche dell'elenco nominativo del personale dell'Ospedale Galliera - allegato ai ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 22 - e che tale elenco sia altresi' utilizzato per garantire la rappresentanza della Regione nei concorsi sanitari ex art. 9, secondo comma, l. 20 maggio 1985, n. 207. Non rileva al riguardo che alla Regione spetti il compito di formare gli elenchi nominativi dei dipendenti (art. 1, d.P.R. n. 761 del 1979) e di nominare le commissioni esaminatrici (artt. 6 e 7, d.m. 30 giugno 1982), trattandosi di operazioni amministrative non implicanti competenza normativa - secondo l'assetto delineato dalla l. n. 833 del 1978 - ne', ai fini della equiparazione del personale dell'Ospedale Galliera a quello del S.S.N., il contenuto degli artt. 25, d.P.R. n. 761 del 1979 e 7 della l. n. 207 del 1985, che invece mantengono ferma la riserva statale per le commissioni esaminatrici e non dispongono in merito ad esse; mentre, va considerato che anche l'allegazione dell'elenco nominativo in questione ai ruoli regionali di cui al citato art. 14, l. reg. n. 22 del 1980, risponde a finalita' estranee alla composizione delle commissioni stesse. E' pertanto costituzionalmente illegittima la legge della Regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989 (Utilizzazione dell'elenco del personale dell'Ospedale Galliera ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le Unità sanitarie locali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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